Circolare numero 86 del 27-4-2000
Il Ministero del Lavoro ha espresso l’avviso che per l‘accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per l’invalidità civile, debbano essere applicati i criteri previsti prima del compimento del 65mo anno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni, la verifica dei requisiti reddituali per la pensione o l'assegno sociale sostitutivi deve basarsi sul reddito percepito nell'anno precedente e non sul reddito presunto dell'anno di decorrenza della prestazione. Devono essere considerati solo i redditi soggetti a IRPEF, escludendo quelli esenti o non computabili, come pensioni di guerra, provvidenze economiche per minorati civili e rendite INAIL. È previsto il riesame delle posizioni definite negativamente, l'esame dei ricorsi e delle richieste di riesame pendenti, nonché la sospensione dei recuperi e il rimborso di quanto già trattenuto indebitamente.
Verifica dei requisiti reddituali per pensione o assegno sociale sostitutivi dell'invalidità civile per gli ultrasessantacinquenni
Verifica dei requisiti reddituali per invalidi civili ultrasessantacinquenni
La circolare interviene sui criteri di accertamento e verifica delle condizioni reddituali ai fini del diritto alla pensione sociale o all'assegno sociale sostitutivi dell'invalidità civile. Il chiarimento è dettato dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e ridefinisce il trattamento degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, distinguendolo dalla disciplina applicabile alla generalità dei soggetti che accedono alle prestazioni assistenziali sociali.
Quadro precedente e chiarimento ministeriale
In precedenza, l'Istituto applicava anche a tali soggetti la disciplina ordinaria utilizzata per la concessione della pensione o dell'assegno sociale, basata sul reddito presunto dell'anno di decorrenza della prestazione, cioè l'anno in cui cade il compimento del 65° anno di età. In tale reddito venivano inoltre incluse le prestazioni aventi carattere risarcitorio, come le rendite INAIL e le pensioni di guerra.
Con nota del 27 marzo 2000, il Ministero del Lavoro ha invece precisato che, per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni, la titolarità della prestazione sostitutiva prevista dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, continua a fondarsi esclusivamente sullo status di invalido civile. L'INPS svolge soltanto il ruolo di ente erogatore. Ne deriva che la titolarità della pensione di invalidità civile rappresenta il presupposto necessario e sufficiente sia per l'accesso alla pensione o all'assegno sociale sostitutivi sia per la conservazione del diritto, senza applicare i criteri previsti per i cittadini ultrasessantacinquenni non invalidi.
Nuovo criterio di accertamento reddituale
In conformità alle direttive ministeriali, la verifica reddituale per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni deve essere effettuata considerando il reddito percepito dall'interessato nell'anno precedente rispetto a quello di riferimento della prestazione, e non il reddito presunto dell'anno di decorrenza. Il confronto deve avvenire con il limite di reddito stabilito per l'anno di riferimento della prestazione.
Redditi computabili ed esclusioni
Ai fini del calcolo devono essere presi in considerazione esclusivamente i redditi assoggettati a IRPEF. Sono quindi esclusi i redditi esenti o comunque non computabili ai fini IRPEF, tra cui:
- pensioni di guerra;
- provvidenze economiche in favore dei minorati civili;
- rendite INAIL.
La circolare richiama espressamente l'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, quale base normativa di tale esclusione.
Riesame delle posizioni e gestione delle pendenze
Su domanda degli interessati, devono essere riesaminate anche le posizioni già definite negativamente sulla base delle precedenti istruzioni. Il riesame deve essere effettuato secondo i nuovi criteri e gli arretrati devono essere corrisposti nei limiti della prescrizione ordinaria.
Devono inoltre essere esaminati e definiti conformemente ai nuovi criteri i ricorsi e le richieste di riesame non ancora decisi. Parallelamente, devono essere sospesi i recuperi di prestazioni considerate indebite in applicazione delle vecchie disposizioni, con conseguente rimborso agli interessati delle somme eventualmente già recuperate.
Indicazioni operative successive
La circolare non disciplina ancora le modalità pratiche di acquisizione dei dati reddituali da parte delle Sedi. Tali istruzioni operative saranno oggetto di una successiva comunicazione.
Punti principali
Superamento dei criteri applicati in precedenza
L'Istituto aveva finora applicato, anche per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni, la disciplina seguita per la generalità dei soggetti, facendo riferimento al reddito presunto dell'anno in cui decorre la prestazione e includendo nel calcolo anche prestazioni risarcitorie come rendite INAIL e pensioni di guerra.
Posizione del Ministero del Lavoro
Con nota del 27 marzo 2000, il Ministero del Lavoro ha precisato che, per gli invalidi civili ultrasessantacinquenni, la titolarità della prestazione sostitutiva ex articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deriva esclusivamente dallo status di invalido civile. L'INPS è quindi mero ente erogatore e non può applicare ai fini del diritto i criteri previsti per la generalità dei soggetti ultrasessantacinquenni non invalidi.
Nuovo criterio di verifica reddituale
Per l'accertamento o la verifica delle condizioni reddituali occorre fare riferimento al reddito effettivamente percepito dall'interessato nell'anno precedente, rapportandolo al limite previsto per l'anno di riferimento della prestazione. Non va quindi utilizzato il reddito presunto dell'anno di decorrenza.
Redditi da considerare ed escludere
Devono essere presi in considerazione soltanto i redditi assoggettati a IRPEF. Restano esclusi i redditi esenti o comunque non computabili ai fini IRPEF, in particolare le pensioni di guerra, le provvidenze economiche in favore dei minorati civili e le rendite INAIL, in conformità all'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Riesame delle posizioni già definite
Su domanda degli interessati devono essere riesaminate anche le posizioni già definite negativamente in base alle precedenti istruzioni. In tali casi gli arretrati spettano nei limiti della prescrizione ordinaria.
Ricorsi, richieste di riesame e recuperi
I ricorsi e le richieste di riesame non ancora decisi devono essere esaminati e definiti secondo i nuovi criteri. Devono inoltre essere sospesi i recuperi di prestazioni ritenute indebite sulla base delle precedenti disposizioni, con obbligo di rimborsare quanto eventualmente già recuperato.
Successive istruzioni operative
La circolare rinvia a una successiva comunicazione per definire le modalità di acquisizione dei dati reddituali da parte delle Sedi ai fini dell'applicazione dei nuovi criteri.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 27 apr 2000Circolare numero 88 del 27-4-2000
- Circolare · 26 apr 2000Circolare numero 84 del 26-4-2000
- Circolare · 26 apr 2000Circolare numero 85 del 26-4-2000
- Circolare · 2 mag 2000Circolare numero 90 del 2-5-2000
- Circolare · 2 mag 2000Circolare numero 81bis del 2-5-2000
- Circolare · 21 apr 2000Circolare numero 82 del 21-4-2000
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →