Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05239/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 04/04/2025 (che aveva riformato in parte la decisione di primo grado e confermato altre condanne) con motivi diversi. Paolone deduce la prescrizione del reato di bancarotta documentale (come riqualificato nei suoi confronti). Adele D'Avino e Ferdinando Bongiovanni deducono, ciascuno, profili processuali e di merito: (i) nullità per mancato rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia e violazione del diritto di difesa (art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., artt. 24 e 111 Cost.); (ii) vizio di motivazione e contraddittorietà della sentenza di appello e carenza di prova della responsabilità (si lamenta altresì la mancata considerazione dell'assenza di poteri gestori di alcuni imputati). Le censure sono quindi sia di natura processuale che sostanziale relative ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e bancarotta impropria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Paolone l'inammissibilità è stata motivata come manifesta infondatezza: il reato di bancarotta documentale non era prescritto, tenuto conto del dies a quo (data della sentenza di fallimento 27/09/2018), dei termini ordinari di prescrizione e degli effetti interruttivi e della sospensione normativa applicabile ai reati commessi fra il 3/8/2017 e il 31/12/2019. Per D'Avino e Bongiovanni i ricorsi sono stati ritenuti inammissibili perché i motivi processuali erano infondati (mancata comunicazione tempestiva dell impedimento del difensore; legittima nomina di difensori d'ufficio dopo ripetute inosservanze e valutazione discrezionale del giudice sull'abbandono della difesa) e perché i motivi di merito erano generici e non confutavano specificamente la motivazione della Corte di appello (che aveva documentato elementi concreti di gestione e prove testimoniali e documentali). Conseguenze: inammissibilità; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000 complessivi.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare (bancarotta)

    Norma relativa alla fattispecie di bancarotta (anche documentale); la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione del fatto nei confronti di Paolone e l'applicabilità delle sanzioni previste

  • art. 219 cod. pen. (pene accessorie)

    Riferimento alle pene accessorie fallimentari: la Corte d'appello ha revocato le pene accessorie per Paolone e le ha confermate per D'Avino e Bongiovanni, in applicazione della disciplina sulle sanzioni accessorie

  • art. 157 cod. pen. (prescrizione, termine ordinario)

    Usata per calcolare il termine ordinario di prescrizione (sei anni per la fattispecie considerata) come punto di partenza per la verifica della prescrizione

  • art. 161 cod. pen. (interruzione della prescrizione)

    Previsto l'effetto interruttivo con aumento del termine di prescrizione fino a un quarto del tempo ordinario, considerato dalla Corte nel computo della prescrizione

  • art. 159 cod. pen. (sospensione della prescrizione per taluni periodi)

    Applicata la disciplina di sospensione introdotta dalla legge n.103/2017 per reati commessi nel periodo indicato, con effetti sul computo della prescrizione

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (nullità per violazione del diritto di difesa)

    Richiamata dalla ricorrente per censurare la mancata nomina o il mancato rinvio; la Corte ha ritenuto che l'eccezione fosse infondata perché il difensore non aveva comunicato tempestivamente l'impedimento

  • art. 97, comma 1 e comma 4, cod. proc. pen. (nomina difensore d'ufficio)

    Norme sulla nomina del difensore d'ufficio: la Corte ha ritenuto legittima la nomina successiva di difensori d'ufficio dopo le ripetute assenze dei difensori di fiducia

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. (comunicazione del legittimo impedimento)

    Stabilisce che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento deve essere comunicata prontamente; la mancata tempestiva comunicazione ha inciso sull'inammissibilità del motivo

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e ammende per ricorso manifestamente infondato)

    Ha consentito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda (euro 3.000) per inammissibilità manifesta dei ricorsi

Massime di principio

  • Il dies a quo per la prescrizione dei reati fallimentari è la data della sentenza di fallimento; al termine ordinario vanno aggiunti gli effetti di interruzione e le sospensioni previste dalla legge, per cui va sempre effettuato un calcolo complessivo prima di dedurre la prescrizione
  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere comunicata tempestivamente al giudice; la mancata comunicazione rende la deduzione processuale vulnerabile e può essere dichiarata infondata
  • L'assenza di un difensore di fiducia non equivale automaticamente a 'abbandono della difesa': la qualificazione spetta al giudice che può legittimamente nominare un sostituto quando ricorrano esigenze di tempestività o ripetute inadempienze
  • I motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e confrontarsi concretamente con la motivazione di merito; censure generiche o indeterminate sulla responsabilità o sui poteri gestori sono frequentemente dichiarate inammissibili
  • La Corte valuta la congruità e la tempestività degli elementi procedurali: se il difensore non informa il giudice dell'impedimento non può poi invocare automaticamente la nullità dell'atto
  • Ricorsi manifestamente infondati o formulati in modo aspecifico possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'imposizione di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con aggravio economico per il ricorrente
  • Quando si impugnano profili di prova o di ricostruzione fattuale è necessario indicare quale elemento probatorio sia viziato e come la motivazione di merito sia insufficiente o contraddittoria; la sola affermazione di mancati poteri gestori senza prove o argomentazioni puntuali è inadeguata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.