Sentenza n. 5958/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della graduatoria pubblicata in data 14.10.2022 recante i codici identificativi dei candidati che hanno superato le prove scritte nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 52 posti complessivi nella qualifica dirigenziale presso la Regione Campania di cui n. 8 posti destinati a Dirigente di Area Informatica - DAI, nella parte in cui non riporta i codici identificativi degli odierni ricorrenti; 2) della graduatoria pubblicata in data 14.11.2022 recante i nominativi dei candidati che hanno superato la prova orale nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 52 posti complessivi nella qualifica dirigenziale presso la Regione Campania di cui n. 8 posti destinati a Dirigente di Area Informatica - DAI, nella parte in cui non riporta il nominativo degli odierni ricorrenti; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi, per quanto possa occorrere: 3) il Diario e le Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, profilo DAI; 4) il Decreto Presidenziale n. 32 del 7.03.2022 di nomina della commissione che ha valutato gli elaborati redatti dagli odierni ricorrenti in sede di prova scritta; 5) il Bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 52 posti complessivi nella qualifica dirigenziale presso la Regione Campania di cui n. 8 posti destinati a Dirigente di Area Informatica - DAI, nella parte in cui dovesse essere ritenuto lesivo per la posizione degli odierni ricorrenti. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 luglio 2023: 1) della graduatoria pubblicata in data 14.10.2022 recante i codici identificativi dei candidati che hanno superato le prove scritte nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 52 posti complessivi nella qualifica dirigenziale presso la Regione Campania di cui n. 8 posti destinati a Dirigente di Area Informatica - DAI, nella parte in cui non riporta i codici identificativi degli odierni ricorrenti; 2) della graduatoria pubblicata in data 14.11.2022 recante i nominativi dei candidati che hanno superato la prova orale nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 52 posti complessivi nella qualifica dirigenziale presso la Regione Campania di cui n. 8 posti destinati a Dirigente di Area Informatica - DAI, nella parte in cui non riporta il nominativo degli odierni ricorrenti; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere: 3) il Diario e le Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, profilo DAI; 4) il Decreto Presidenziale n. 32 del 7.03.2022 di nomina della commissione che ha valutato gli elaborati redatti dagli odierni ricorrenti in sede di prova scritta; 5) il Bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 52 posti complessivi nella qualifica dirigenziale presso la Regione Campania di cui n. 8 posti destinati a Dirigente di Area Informatica - DAI, nella parte in cui dovesse essere ritenuto lesivo per la posizione degli odierni ricorrenti e, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica - ex art. 30 CPA e 2058 c.c. – mediante partecipazione alla successiva prova orale di concorso, ovvero in subordine, alla ripetizione delle prove scritte di concorso» con il presente atto di motivi aggiunti si impugnano, chiedendone l'annullamento A) la graduatoria finale di concorso, approvata con Decreto Dirigenziale n. 36 del 20.04.2023, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 52 posti complessivi nella qualifica dirigenziale presso la Regione Campania di cui n. 8 posti destinati a Dirigente di Area Informatica - DAI, nella parte in cui non riporta i nominativi degli odierni ricorrenti (Doc. A);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie delle prove scritte e orali e graduatoria finale del concorso per 52 posti dirigenziali della Regione Campania, di cui 8 per il profilo Dirigente di Area Informatica, nella parte in cui non includevano i ricorrenti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria del 14 ottobre 2022 dei candidati ammessi dopo le prove scritte, la graduatoria del 14 novembre 2022 relativa alla prova orale e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale approvata con Decreto Dirigenziale n. 36 del 20 aprile 2023, lamentando la mancata inclusione dei propri codici identificativi e nominativi. Avevano inoltre impugnato, per quanto occorrere, il diario e le istruzioni della prova scritta, la nomina della commissione e il bando; con motivi aggiunti avevano chiesto anche il risarcimento in forma specifica, mediante ammissione alla prova orale o, in subordine, ripetizione delle prove scritte. Prima dell’udienza di discussione, con memoria del 10 settembre 2026, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito e chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione dei ricorrenti e al principio dispositivo che governa il processo amministrativo. Non ha esaminato nel merito le censure contro le graduatorie né la domanda di risarcimento in forma specifica. Ha compensato integralmente le spese, ravvisando gravi ed eccezionali ragioni in considerazione della pronuncia in rito e del complessivo andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Rilevato che in vista della udienza di discussione, con memoria depositata il 10 settembre 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non essere più interessata alla definizione di merito del ricorso, instando per la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite tra le parti;
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dai ricorrenti che non intendono più ottenere una decisione di merito, comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito, quando corrisponde a una sopravvenuta carenza di interesse, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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