Sentenza del 19/10/2020 n. 4803 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 191/2020 IRAP - PRESUPPOSTO D'IMPOSTA - Attività professionale di avvocato - Sussistenza di autonoma organizzazione per l'affidamento sistematico ad altri professionisti per sostituzione in udienze fuori sede - legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTP che aveva annullato la cartella di pagamento relativa all'IRAP 2014 per mancata prova dell'autonoma organizzazione. L'Agenzia ha dedotto che il contribuente, pur avendo indicato l'IRAP in dichiarazione, non ha versato l'imposta e che dai documenti emergeva l'impiego sistematico di terzi (altri avvocati) come sostituti in udienze fuori sede, configurando autonoma organizzazione e quindi soggezione a IRAP.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia e confermato la cartella di pagamento. Si è ritenuto che il contribuente non avesse fornito la prova, ex art. 2697 c.c., dell'assenza di autonoma organizzazione; l'uso sistematico di altri professionisti per sostituzioni in udienza costituisce un contributo rilevante al più proficuo esercizio dell'attività professionale e supera il minimo indispensabile, giustificando l'applicazione dell'IRAP. Le spese del doppio grado sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 36-bis
Autorizza l'emissione della cartella di pagamento per imposte non versate dichiarate in UNICO; utilizzata come base formale per la riscossione dell'IRAP non versata.
Codice Civile - art. 2697
Stabilisce la distribuzione dell'onere della prova: il contribuente che 'ritratta' la propria dichiarazione deve provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria (ossia l'assenza del presupposto impositivo, qui l'autonoma organizzazione).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - sentenza n. 27127/2016
Cass. Sez. 5, n. 27127/2016
Conferma il principio per cui il contribuente che ritratti la dichiarazione è onerato della prova per dimostrare l'inesistenza del presupposto impositivo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - sentenza n. 5728/2018
Cass. Sez. 5, n. 5728/2018
Ulteriore conferma della regola sulla ripartizione dell'onere probatorio nel contenzioso tributario relativo all'IRAP.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - ordinanza n. 11266/2017
Cass. Sez. 6-5, n. 11266/2017
Rileva che le spese per compensi a terzi, se rilevanti e ricorrenti, possono indicare prestazioni non occasionali e strettamente inerenti all'attività professionale, costituendo elemento per riconoscere l'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Massime di principio
- Quando un professionista dichiarato soggetto a IRAP omette il versamento, grava su di lui la prova (art. 2697 c.c.) che il presupposto impositivo (es. autonoma organizzazione) non sussiste.
- L'uso sistematico e ricorrente di altri professionisti per sostituzioni in udienza o domiciliatari può costituire autonoma organizzazione anche in assenza di dipendenti o di ingenti beni strumentali.
- Non è necessario che l'importo delle prestazioni a terzi sia enorme: rileva l'effetto funzionale sul maggior risultato produttivo dell'attività (consente di svolgere più udienze), quindi la natura non occasionale e strumentale delle spese.
- Dichiarazioni generiche del contribuente sull'assenza di organizzazione sono insufficienti; è richiesta documentazione probatoria specifica (contratti, periodicità dei pagamenti, natura delle prestazioni rese da terzi).
- La qualificazione come 'autonoma organizzazione' si fonda sulla valutazione concreta degli elementi: continuità, sistematicità, rilevanza economica e stretta attinenza delle prestazioni al core professionale.
- In casi consolidati di giurisprudenza favorevole all'Amministrazione è possibile la compensazione delle spese di giudizio; tuttavia la valutazione delle spese resta discrezionale.
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