Cassazione Penale, Sentenza n. 2241/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato contestato sulla base degli artt. 81, 110 e 416-ter c.p. Il ricorrente, già condannato per associazione mafiosa, è accusato di avere messo a disposizione un bacino di voti tramite la tifoseria organizzata "Cani sciolti" in cambio di denaro e buoni, fatti avvenuti in epoca anteriore e prossima al 26 maggio 2019. I difensori hanno articolato due motivi principali: (1) violazione dell'art. 294, comma 4, c.p.p. per l'irregolarità/diminuzione di tempo tra notifica e interrogatorio di garanzia, con richiesta di collegamento telematico rifiutata; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per valutazione fondata su mere presunzioni e sulla precedente condanna 416-bis, e per la mancata prova della pattuizione di procacciamento di consensi con metodo mafioso (con argomento aggiuntivo che la condotta sarebbe eventualmente qualificabile come corruzione elettorale).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: eventuali vizi relativi allo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia non incidono sulla legittimità del titolo cautelare davanti al riesame e la brevità del termine non determina nullità, dovendosi tutelare l'immediato contatto tra indagato e giudice; la difesa avrebbe potuto chiedere il differimento entro il termine inderogabile di cinque giorni o richiedere la revoca della misura. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di Bari, richiamando la precedente condanna di Montani, le risultanze delle intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboranti che descrivono l'attività del gruppo e il ruolo del ricorrente come recettore di somme e utilità per procacciare consensi. Conseguentemente l'ordinanza di conferma della custodia cautelare è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione alla contestazione di concorso e alla responsabilità penale per i fatti descritti; utilizzato come riferimento normativo tra gli articoli che definiscono le fattispecie contestate.
art. 110 c.p.
Richiamato in quanto norma sul concorso di persone nel reato; la Corte lo considera nella ricostruzione della partecipazione del ricorrente ai fatti contestati.
art. 416-ter c.p.
Norma che punisce il procacciamento di voti con metodo mafioso; la misura cautelare e la motivazione sono fondate sulla presunta promessa di voti in cambio di utilità, ricollegata a questo articolo.
art. 416-bis c.p.
Richiamato come precedente penale del ricorrente e come elemento di contesto; la Corte considera la condanna definitiva precedente come parte del quadro fattuale, ma non come unica base probatoria.
art. 294 c.p.p.
Richiesto dal ricorrente per censurare l'interrogatorio di garanzia; la Corte interpreta le norme procedurali richiamando che la brevita' del termine tra notifica e interrogatorio non annulla automaticamente l'atto e che la difesa dispone di rimedi procedurali (istanza di differimento entro cinque giorni o richiesta di revoca della misura).
art. 293 c.p.p.
Richiamato in relazione all'avviso di deposito degli atti e alla fissazione dell'interrogatorio; la Corte sottolinea l'interesse prevalente all'immediato contatto tra indagato e giudice della misura.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le contestazioni processuali relative allo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia (tempi brevi, modalità di partecipazione dei difensori) non sono automaticamente idonee a travolgere la legittimità della misura cautelare in sede di riesame: il rimedio adeguato è la tempestiva istanza di differimento o la richiesta di revoca della misura.
- La brevità del termine tra notifica e interrogatorio deve essere valutata concretamente sulla possibilità della difesa di partecipare o nominare un sostituto e di esaminare gli atti; non esiste un termine minimo codificato ma fattori come distanza e tempi di consultazione degli atti sono rilevanti.
- La precedente condanna per associazione mafiosa costituisce un elemento rilevante nel quadro indiziario, ma la conferma della misura cautelare richiede comunque un accertamento complessivo basato su risultanze oggettive (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, flussi finanziari e ruoli riconoscibili).
- Quando i fatti sono anteriori a modifiche legislative che incidono sulla tipizzazione del reato (es. 416-ter), occorre valutare se sussistono elementi idonei a dimostrare la pattuizione del metodo mafioso; in mancanza, può configurarsi altra fattispecie come la corruzione elettorale, ma ciò richiede prova specifica dello scambio di voti/utility.
- In impugnazioni davanti al tribunale del riesame o alla Cassazione è determinante confrontarsi puntualmente con la motivazione e le risultanze probatorie indicate dal giudice di merito, non limitandosi a rilievi generici sulla presunzione derivante da precedenti condanne.
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