Sentenza del 14/04/2015 n. 2213 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Immobile destinato al fondo patrimoniale - Iscrizione ipotecaria - Antecedente annotazione e trascrizione della convenzione - Opponibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria perché gli immobili erano stati conferiti in un fondo patrimoniale prima dell’iscrizione dell’ipoteca. La costituzione del fondo era stata annotata a margine dell’atto di matrimonio ai sensi dell’art. 162 c.c. e trascritta nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2647 c.c. Inoltre, l’Agente della riscossione non aveva specificato quali imposte fossero poste a fondamento dei debiti, impedendo di verificare se questi fossero stati contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
La decisione
La contestazione è stata accolta. Gli immobili destinati al fondo patrimoniale sono stati ritenuti non ipotecabili, poiché l’iscrizione ipotecaria dell’Agente della riscossione era successiva all’annotazione e alla trascrizione della convenzione costitutiva del fondo. I beni conferiti nel fondo sono sottratti all’esecuzione forzata per debiti estranei ai bisogni della famiglia; pertanto, l’ipoteca è stata dichiarata inopponibile o comunque illegittima nei confronti del fondo.
Norme richiamate
Art. 162 c.c.
La convenzione matrimoniale deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio.
L’annotazione rende conoscibile ai terzi la costituzione del fondo patrimoniale quale convenzione matrimoniale e, nel caso esaminato, era anteriore all’iscrizione ipotecaria.
Art. 167 c.c.
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o il terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale destinando determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia.
I beni conferiti nel fondo sono vincolati al soddisfacimento dei bisogni familiari e, in linea generale, non possono essere sottoposti a esecuzione per debiti estranei a tali bisogni.
Art. 2647 c.c.
Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale e le modificazioni o lo scioglimento di esso.
La trascrizione della costituzione del fondo nei registri immobiliari assicura l’opponibilità del vincolo ai terzi, compreso l’Agente della riscossione, quando è anteriore all’iscrizione ipotecaria.
Artt. 49 e seguenti d.P.R. 602/1973
Disciplinano gli strumenti della riscossione coattiva, inclusa l’iscrizione ipotecaria. Tali strumenti devono rispettare i vincoli opponibili derivanti dalla precedente costituzione e pubblicità del fondo patrimoniale.
Cass. n. 933/2012
Richiamata a sostegno della tutela del fondo patrimoniale rispetto all’esecuzione per obbligazioni non contratte per i bisogni della famiglia.
Cass. n. 21658/2009
Richiamata in relazione all’opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale e alla necessità di verificare la natura del debito prima di procedere sull’immobile vincolato.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale può impedire l’iscrizione di ipoteca o l’esecuzione sugli immobili vincolati quando il debito non è stato contratto per soddisfare bisogni della famiglia.
- Per essere opponibile ai creditori e all’Agente della riscossione, il fondo deve risultare correttamente annotato sull’atto di matrimonio e trascritto nei registri immobiliari; la priorità temporale rispetto all’ipoteca è essenziale.
- La mera esistenza del fondo non è sempre sufficiente: occorre verificare concretamente la natura del debito e il suo collegamento con i bisogni familiari.
- In caso di debiti tributari, il creditore o l’Agente della riscossione deve fornire elementi idonei a individuare la natura delle imposte e a dimostrare, se necessario, che l’obbligazione è collegata ai bisogni della famiglia.
- La precedente pubblicità del vincolo non rende automaticamente inesigibile il debito, ma può impedire che il singolo immobile conferito nel fondo venga aggredito con ipoteca o esecuzione quando mancano i presupposti previsti dalla legge.
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