Sentenza del 26/03/2015 n. 1239 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica con raccomandata in plico chiuso - Validità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto valido l'utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento per notificare la cartella di pagamento, purché risulti provata l'oggettiva conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. La firma apposta per l'accettazione della raccomandata dimostra l'avvenuta consegna al legittimo destinatario e conserva efficacia probatoria fino a querela di falso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella di pagamento non fosse validamente notificata perché trasmessa mediante raccomandata inserita in plico chiuso, contestando quindi l'idoneità di tale modalità a garantire la conoscibilità dell'atto.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento
La notifica può essere eseguita direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante plico chiuso, quando sia dimostrata la concreta e oggettiva possibilità per il destinatario di conoscere l'atto.
Regola sull'efficacia probatoria della firma di ricezione e querela di falso
La firma apposta sulla raccomandata costituisce prova della consegna al destinatario indicato, salvo che tale risultanza venga contestata con querela di falso.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche se l'atto è contenuto in un plico chiuso.
- L'elemento decisivo è la prova che il destinatario abbia avuto una concreta possibilità di conoscere l'atto, non necessariamente la consegna secondo le forme tipiche dell'ufficiale giudiziario.
- La firma di ricezione attribuita al destinatario rafforza la presunzione di regolare consegna e non può essere superata con una semplice contestazione, ma richiede querela di falso.
- Chi contesta la notifica deve fornire elementi idonei a escludere la riferibilità della consegna al destinatario o la sua effettiva possibilità di conoscenza.
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