Sentenza del 28/01/2019 n. 444 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
APPELLO - PERIZIA GIURATA- PRODUZIONE IN GIUDIZIO- AMMISSIBILITA' EX ART. 58 D.LGS 546/1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa produzione della perizia è stata ritenuta ammissibile in appello. Secondo il principio enunciato, la perizia non modifica né amplia il motivo di ricorso, ma riguarda la prova del motivo già formulato; pertanto, la sua produzione rientra nell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 e non nel divieto di cui all'art. 57, comma 1. La perizia deve quindi essere consentita in grado di appello.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità, nel giudizio di appello tributario, della produzione di una perizia giurata. Il tema centrale è stabilire se tale produzione costituisca un nuovo motivo di ricorso, vietato dall'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, oppure un semplice mezzo di prova destinato a dimostrare un motivo già dedotto in primo grado.
Norme richiamate
Art. 57, comma 1, D.Lgs. 546/1992
La norma vieta la proposizione in appello di domande nuove e, secondo il principio richiamato, non impedisce la produzione di documenti o perizie che si limitino a provare motivi già dedotti in primo grado.
Art. 58, D.Lgs. 546/1992
La disposizione consente la produzione di nuovi documenti in appello; la perizia giurata, quando è finalizzata a dimostrare un motivo già proposto, rientra in tale previsione ed è pertanto ammissibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, occorre distinguere tra introduzione di un nuovo motivo di ricorso e produzione di una nuova prova a sostegno di un motivo già dedotto.
- Una perizia prodotta per documentare o dimostrare fatti già posti a fondamento del ricorso non costituisce, di per sé, un motivo nuovo.
- La produzione di una perizia o di altra documentazione in appello può essere ammessa quando non altera l'oggetto della controversia né introduce una nuova domanda, ma rafforza la prova delle contestazioni originarie.
- La valutazione deve concentrarsi sul contenuto sostanziale dell'atto: se la perizia introduce una nuova causa petendi o una diversa contestazione, può essere inammissibile; se invece svolge solo funzione probatoria, ricade nella disciplina dell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992.
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