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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03588/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; la ricorrente sosteneva tra l'altro di aver agito per difficoltà economiche, di essere incensurata e che il fatto di essersi allontanata dal territorio italiano fosse neutro ai fini della valutazione

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte d'Appello che aveva escluso la sospensione condizionale della pena sulla base di una prognosi negativa: elevato numero di reati di truffa (anche quelli estinti per remissione di querela), commissione dei reati nell'arco di un periodo consistente, l'essersi resa irreperibile abbandonando il territorio nazionale con conseguente sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., e il carattere opportunistico del risarcimento di alcune vittime. La mera deduzione di difficoltà economiche non è stata ritenuta sufficiente a giustificare il comportamento. Per questi motivi il ricorso è respinto; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, a versare in via equitativa la somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la sospensione del processo determinata dall'irreperibilità dell'imputata; la Corte ha ritenuto rilevante il fatto che l'allontanamento abbia comportato tale sospensione come indice negativo ai fini della prognosi favorevole per la sospensione condizionale della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Utilizzato come base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali per il ricorso inammissibile

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per motivare l'esazione della somma alla cassa delle ammende pur rilevando che il ricorso non era stato presentato con 'colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità; la somma è stata comunque determinata in via equitativa

Massime di principio

  • La mancata concessione della sospensione condizionale della pena può essere confermata quando dalla motivazione emergano elementi di prognosi negativa: elevato numero di reati, reiterazione nel tempo e comportamento processuale (es. irreperibilità).
  • L'allontanamento dal territorio e la conseguente sospensione del processo (art. 420-quater c.p.p.) costituiscono fattori valutabili negativamente nella valutazione dell'affidabilità e della futura condotta dell'imputato.
  • Il risarcimento del danno, se avvenuto in sede processuale o in modo strumentale, può essere valutato come motivazione di opportunità e non necessariamente come segno di ravvedimento; deve essere dimostrato il carattere genuino del risarcimento.
  • La semplice allegazione di difficoltà economiche non esime dall'esame degli altri elementi di gravità e reiterazione dell'attività illecita e difficilmente giustifica da sola la concessione di benefici penitenziari.
  • Se un ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare la parte al pagamento delle spese; può inoltre disporre il versamento alla cassa delle ammende se previsto, salvo casi di particolare assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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