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Sentenza

Sentenza n. 9628/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. 890 del 09.02.2024 di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, adottato dall’Ambasciata italiana presso Brazzaville (Congo);

Giustizia amministrativa202405249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata italiana a Brazzaville

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. I Ministeri resistenti hanno eccepito la nullità della procura alle liti, rilasciata all'estero e priva delle formalità necessarie. Il Collegio ha ritenuto che la procura fosse stata sottoscritta in Congo, Stato di residenza della ricorrente, nonostante recasse l'indicazione di un luogo di rilascio in Italia, poiché la ricorrente non aveva dimostrato la propria presenza in Italia alla data della sottoscrizione. Inoltre, non aveva contestato l'ordine giudiziale di sanatoria della procura né aveva effettuato la regolarizzazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione dei Ministeri e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per mancanza di una valida procura speciale alle liti. Ha applicato la legge italiana alla procura relativa a un processo celebrato in Italia. La procura estera non poteva essere autenticata dal difensore italiano, il cui potere certificativo è territorialmente limitato, né tale limite poteva essere superato mediante collegamenti video a distanza. Poiché il Congo non aderisce alla Convenzione dell'Aja, la procura redatta per atto pubblico avrebbe dovuto essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. In assenza di legalizzazione, la procura è stata considerata inesistente; non essendo stata sanata ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il ricorso, che richiede la sottoscrizione del difensore munito di procura speciale, è risultato inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    Consente la regolarizzazione dei vizi relativi alla procura; nel caso concreto l'ordine di sanatoria non è stato adempiuto.

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    La legge italiana disciplina gli atti del processo celebrato in Italia, inclusa la procura alle liti rilasciata all'estero.

  • art. 83, comma 1, c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; il difensore italiano non può autenticare una procura sottoscritta all'estero.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina codicistica della procura alle liti.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, a pena di inammissibilità.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    Prevede la legalizzazione dei documenti formati all'estero ai fini del loro utilizzo in Italia.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    Rileva quanto alla legalizzazione dei documenti da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    Consente, per gli Stati aderenti, l'utilizzo dell'apostille in alternativa alla legalizzazione consolare; il Congo non vi ha aderito.

  • l. 1253/1966

    Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Massime di principio

  • La procura alle liti relativa a un processo celebrato in Italia è disciplinata dalla legge italiana anche quando sia stata rilasciata all'estero.
  • Il difensore italiano non può autenticare una procura sottoscritta all'estero, poiché il suo potere certificativo non si estende oltre il territorio nazionale; tale limite non è superabile mediante collegamenti video a distanza.
  • Una procura redatta all'estero per atto pubblico può essere utilizzata nel processo amministrativo italiano solo se munita delle formalità internazionali richieste: legalizzazione consolare oppure apostille, ove lo Stato di provenienza aderisca alla Convenzione dell'Aja.
  • Quando lo Stato estero non aderisce alla Convenzione dell'Aja, la procura formata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane; in mancanza, essa è inesistente e il ricorso è inammissibile se il vizio non viene regolarizzato nei termini assegnati dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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