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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01583/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la pronuncia che ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria albanese per una condanna definitiva per corruzione (reato commesso il 30/05/2014, pena residua un anno e otto mesi). I motivi sollevati in Cassazione sono stati: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 705 c.p.p. e art. 3 CEDU per presunte interferenze politiche e per l'assoluzione in primo grado; (2) violazione degli artt. 3 CEDU, 2 e 32 Cost. per gravi condizioni di salute e mancata verifica della capacità delle strutture carcerarie albanesi di fornire cure; (3) violazione dell'art. 8 CEDU per mancata valutazione del radicamento familiare e sociale in Italia; (4) erronea valutazione della doppia incriminazione (art. 705 c.p.p. e art. 13 L. 69/2005); (5) condizioni carcerarie albanesi inidonee (sovraffollamento, carenze sanitarie) e rischio di trattamenti inumani (art. 3 CEDU); (6) inesistenza di un'obstacle per l'estradizione in ragione della brevità della pena residua (proporzionalità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Per gran parte dei motivi (eccetto 4 e 5) ha ritenuto che le censure fossero state formulate in modo generico e che deducessero questioni non tempestivamente sollevate in sede di Corte di appello, richiamando il principio per cui la Cassazione in materia estradizionale compie un esame cartolare e non svolge attività istruttoria. Il quarto motivo (doppia incriminazione) è stato ritenuto generico e quindi inammissibile perché non indicava quali elementi non corrispondessero alla fattispecie italiana; il richiamo all'assoluzione in primo grado non è sufficiente. Il quinto motivo (condizioni carcerarie) è stato ritenuto apodittico e carente di allegazioni specifiche; la Corte ha inoltre osservato che i rilievi internazionali citati non portano a dimostrare un rischio concreto di trattamenti inumani nel caso concreto, avendo considerato anche i recenti progressi dell'Albania e i rapporti del CPT che non segnalano violazioni generali tali da impedire l'estradizione. Il sesto motivo è stato dichiarato manifesta infondatezza: la brevità della pena residua non impedisce di per sé l'estradizione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 705 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sull'estradizione: la Corte di Cassazione svolge un esame cartolare e non può sostituirsi all'attività istruttoria; questioni non prospettate in sede di impugnazione sono inammissibili.

  • art. 3 CEDU

    Divieto di trattamenti inumani o degradanti: per impedire la consegna occorre allegare e provare un rischio reale e personale di trattamento inumano nel Paese richiedente; mere affermazioni generiche o riferimenti non specifici a rapporti internazionali non sono sufficienti.

  • art. 2 Cost.

    Tutela della vita: richiamata dal ricorrente in relazione allo stato di salute, ma la Corte ha ritenuto mancante prova specifica e valutazioni concrete sulle strutture sanitarie albanesi.

  • art. 32 Cost.

    Tutela della salute: la presunta incompatibilità delle condizioni cliniche del ricorrente con la detenzione all'estero richiede valutazioni documentate e specifiche da svolgere in sede di merito; in mancanza la censura è inammissibile.

  • art. 8 CEDU

    Diritto al rispetto della vita privata e familiare: l'asserito radicamento in Italia deve essere allegato e documentato in sede di merito per influire sull'istruttoria estradizionale; la mancata prospettazione in Appello rende la questione inammissibile in Cassazione.

  • art. 13 L. 69/2005

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione della corrispondenza tra fattispecie straniere e quelle italiane (doppia incriminazione); la Corte ha ritenuto che la semplice doglianza sia insufficiente senza indicazione degli elementi di mancata corrispondenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e misure sanzionatorie per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha applicato tale disposizione per il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • In materia di estradizione la Corte di Cassazione effettua un esame cartolare: tutte le questioni di fatto e prova devono essere sollevate e documentate nei gradi di merito, altrimenti risultano inammissibili.
  • Per opporre alla consegna motivi di salute o condizioni carcerarie occorrono prove specifiche e documentate (referti medici, accertamenti sulla capacità sanitaria carceraria del Paese richiedente, elementi concreti e individualizzati), non meri riferimenti generici a rapporti internazionali.
  • La mera assoluzione in primo grado non esclude la sussistenza della doppia incriminazione; per contestare la corrispondenza tra fattispecie straniere e italiane bisogna indicare puntualmente quali elementi del fatto o degli elementi costitutivi non trovano corrispondenza nel diritto italiano.
  • Il rischio di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU va provato come rischio reale e personale: dati generali su sovraffollamento o criticità non sono sufficienti senza un nesso con il caso concreto.
  • La brevità della pena residua non è di per sé ostativa all'estradizione; la proporzionalità va dedotta e dimostrata con argomentazioni specifiche.
  • Chi intende impedire l'estradizione per ragioni di radicamento familiare o sociale deve prospettare tali elementi già nei gradi precedenti e allegare documentazione che ne dimostri l'effettiva incidenza sul procedimento estradizionale.

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