Sentenza n. 1962/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, n. 775/2024, che riconosceva il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 settembre 2024 e passata in giudicato. La pronuncia accertava il diritto a beneficiare di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e condannava l’Amministrazione a corrispondere i relativi importi, oltre interessi. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 febbraio 2025, completa del codice fiscale e delle annualità, ma il Ministero non vi aveva dato esecuzione nonostante il decorso del termine di 120 giorni. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata all’Amministrazione e il termine di 120 giorni è decorso senza adempimento. Ordina al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, nomina quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, che dovrà intervenire, su istanza di parte, entro i successivi 60 giorni e compiere gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Pone a carico dell’Amministrazione le eventuali spese dell’attività commissariale e condanna il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
L’azione di ottemperanza è accolta a fronte del perdurante inadempimento dell’Amministrazione, una volta decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
art. 114 c.p.a.
l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
In sede di ottemperanza il giudice ordina all’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e può predisporre l’intervento sostitutivo del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001
la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola per cui i compensi del commissario ad acta sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è applicabile per analogia anche alle attività commissariali disposte per eseguire condanne al pagamento di somme diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, notificata all’Amministrazione, resta ineseguita dopo il decorso del termine di moratoria di 120 giorni, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza, ordinare l’esecuzione integrale entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato in un giudizio di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio.
- La disposizione che include i compensi e le spese del commissario ad acta nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, sebbene prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti decisori della legge Pinto, può applicarsi per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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