Cassazione Penale, Sentenza n. 20951/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduceva violazione di legge per carenza di motivazione nella determinazione della pena. In particolare la Corte territoriale aveva limitato la propria decisione a indicare la pena finale (1 anno e 4 mesi di reclusione e euro 4.000 di multa) senza esplicitare l'iter logico-giuridico che aveva portato a quella commisurazione: mancavano indicazioni su come fossero state calcolate le riduzioni per le circostanze attenuanti generiche e per il rito abbreviato, nonché sul confronto con i limiti edittali della fattispecie, dopo che era stata revocata la condanna per la partecipazione al sodalizio (art. 74 DPR 309/1990) riconosciuta in precedenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello di Bari circa la commisurazione della pena, in quanto non era possibile ricostruire il ragionamento che ha portato alla quantificazione della pena finale né verificare l'applicazione delle attenuanti generiche e degli effetti del rito abbreviato. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari, affinché venga motivata compiutamente la determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma relativa ai reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; nella sentenza è la fattispecie ascritta al capo Q per la quale è stata commisurata la pena. Utilizzata come riferimento per i limiti edittali e per la valutazione del trattamento sanzionatorio.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Riguarda la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la condanna per tale reato (capo A) era stata in parte revocata dalla Corte d'appello di Lecce e la revoca ha inciso sulla valutazione della continuazione e sul complessivo trattamento sanzionatorio.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Aggravante relativa a reati di stupefacenti; la sentenza di primo grado aveva escluso l'aggravante ai fini della determinazione della pena e la Cassazione richiama che tale esclusione e le attenuanti già riconosciute devono essere tenute in conto e motivate nella rideterminazione della pena.
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (es. natura e gravità del fatto, colpevolezza, personalità dell'imputato, finalità della pena, attenuanti/agg.) e l'obbligo di motivazione del giudice nel confronto di tali parametri; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non permettesse di verificare il rispetto di questi criteri.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'enunciazione del motivo di ricorso in Cassazione; la motivazione del ricorso è stata enunciata ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La determinazione della pena deve riportare in modo esplicito l'iter logico-giuridico: indicazione della pena base, delle maggiorazioni o riduzioni applicate e dei relativi calcoli rispetto ai limiti edittali.
- Quando una condanna per reato concorrente viene revocata o modificata in sede di revisione o appello, il giudice chiamato a rideterminare la pena deve riconsiderare e motivare l'eventuale perdita della continuazione e l'incidenza sulle singole voci di riduzione o aumento della pena.
- Se le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in precedenti pronunce o se è esclusa un'aggravante, il giudice che fissa la pena deve esplicitare quanto tale riconoscimento incida percentualmente o in termini di riduzione sulla pena finale, soprattutto se il risultato si colloca vicino ai limiti edittali.
- L'adozione del rito abbreviato, con i suoi effetti sulla pena, deve essere chiaramente valorizzata in motivazione e quantificata quando concorre alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
- La mancata motivazione circa il ragguaglio logico-giuridico della pena costituisce motivo di cassazione limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e comporta il rinvio per nuovo esame del punto.
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