Cassazione Penale, Ordinanza n. 27728/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 14/01/2025. Dal testo emerge che le censure riguardavano, in particolare, la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e respinti dal giudice di merito con argomentazioni prive di vizi logici o giuridici.
Norme richiamate
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non determinata senza colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
- La doglianza sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche non è ammissibile in cassazione quando la Corte territoriale abbia già motivato in modo congruo, logico e giuridicamente corretto sul punto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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