Ordinanza n. 1343/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento - dell'Ordine di Servizio di Italferr n. 335 del 7 novembre 2024 (nel seguito anche solo "Ordine di Servizio", nonché dei provvedimenti dei Ministeri resistenti che sono presupposto dell'Ordine di Servizio, e in particolare del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022 (pubblicato sulla GURI n. 278 del 28 novembre 2022, nei limiti in cui dovesse ritenersi posto a fondamento dell'Ordine di Servizio, e per quanto occorrer possa del Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 80 del 2 aprile 2024, relativamente all'opera di cui al CIG: 9272707FDF - CUP: J11H03000180001; nonché per l'accertamento - del diritto del Consorzio all'applicazione dell'adeguamento straordinario di cui all'art. 26 del D.L. 50/22 e s.m.i. e per l'accertamento - - del diritto del Consorzio alla revisione prezzi di cui all'art. 29, co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022 e la declaratoria dell'obbligo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di inserire nel contratto per cui è causa la clausola revisionale di cui all'art. 29 co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022, con espressa condanna a carico di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a procedere al relativo adempimento previa occorrenda declaratoria di nullità delle clausole negoziali e in particolare dell'art. 8 della Convenzione e degli eventuali atti negoziali inter partes, anche successivi, nella parte in cui non prevedono la clausola revisionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordine di Servizio di Italferr n. 335 del 7 novembre 2024 e atti ministeriali presupposti, con domande di accertamento del diritto all'adeguamento straordinario e alla revisione dei prezzi
Esito
La controversia
Il Consorzio ha impugnato l'Ordine di Servizio di Italferr n. 335 del 7 novembre 2024, nonché gli atti ministeriali presupposti, chiedendo altresì l'accertamento del diritto all'applicazione dell'adeguamento straordinario previsto dall'art. 26 del d.l. 50/2022 e della revisione prezzi prevista dall'art. 29, comma 1, lettera a), del d.l. 4/2022. Ha inoltre chiesto la declaratoria dell'obbligo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di inserire nel contratto la clausola revisionale, con eventuale declaratoria di nullità delle clausole negoziali incompatibili. Nel corso dell'esame del ricorso il Collegio ha rilevato d'ufficio dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alle censure contenute nei primi due motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda principale né definito la questione di giurisdizione. Rilevato d'ufficio il dubbio sulla giurisdizione con riferimento ai primi due motivi, ha disposto l'attivazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Ha assegnato alle parti un termine massimo di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate ai profili di giurisdizione relativi ai primi due motivi e ha fissato una nuova camera di consiglio per il 28 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
secondo paragrafo del terzo comma dell’art. 73 c.p.a.
Quando emergono d'ufficio questioni rilevanti per la decisione, il giudice deve promuovere il contraddittorio tra le parti prima di decidere; nel caso concreto la disposizione è stata applicata ai dubbi d'ufficio sulla giurisdizione relativi ai primi due motivi di ricorso.
art. 26 d.l. 50/2022
adeguamento straordinario
La norma è richiamata quale fondamento della domanda di accertamento del diritto del Consorzio all'applicazione dell'adeguamento straordinario; il TAR non ne ha ancora esaminato l'applicabilità.
art. 29, comma 1, lettera a), d.l. 4/2022
La norma è richiamata quale fondamento della domanda di accertamento del diritto alla revisione prezzi e dell'obbligo di inserimento della relativa clausola contrattuale; il TAR non ne ha ancora esaminato l'applicabilità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio un dubbio sulla propria giurisdizione, deve instaurare il contraddittorio sul punto prima di adottare una decisione definitiva, assegnando alle parti un termine per presentare memorie specificamente riferite alla questione.
- L'ordinanza che assegna alle parti un termine per il contraddittorio sulla giurisdizione e rinvia l'esame a una successiva camera di consiglio ha natura interlocutoria e non definisce né la giurisdizione né il merito della controversia.
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