Cassazione Civile, Ordinanza n. 18274/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di una società correntista e di alcuni garanti, per somme dovute in relazione a un conto corrente affidato e a due contratti di finanziamento. Gli opponenti contestavano il credito deducendo, in sintesi, usura, anatocismo, illegittimità delle variazioni unilaterali dei tassi (jus variandi), mancata prova della ricezione degli estratti conto e, in cassazione, anche la legittimazione della società intervenuta quale cessionaria del credito. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo generiche le contestazioni sull’usura, conforme alla disciplina l’anatocismo pattuito nel rapporto di conto corrente, legittime le variazioni dei tassi comunicate secondo contratto e TUB, e non più contestabile la qualità di cessionaria dell’interveniente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello escluso l’allegazione concreta dell’usura e trascurato documenti già prodotti; 2) violazione degli artt. 118 TUB, 1284 e 1346 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che l’indeterminatezza dell’obbligazione derivava dalla mancata prova delle comunicazioni delle variazioni di tasso; 3) violazione degli artt. 81 e 345 c.p.c. e degli artt. 1260 e 1262 c.c., per avere ritenuto tardiva la contestazione della legittimazione della cessionaria senza prova dell’inclusione del credito nella cessione in blocco.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità della censura sull’usura; inammissibile il secondo perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sulla previsione contrattuale dello jus variandi e sull’accertamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 118 TUB; infondato il terzo, affermando che il cessionario che agisce o interviene in base a cessione in blocco ex art. 58 TUB deve provare l’inclusione del credito nella cessione, salvo riconoscimento espresso o implicito della controparte, e che nella specie tale legittimazione non era stata tempestivamente contestata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura fondata su questo articolo è stata dichiarata inammissibile perché generica e non specificamente correlata alle allegazioni svolte nei gradi di merito.
art. 118 TUB
La clausola di modifica unilaterale dei tassi è ritenuta legittima se prevista nel contratto con approvazione specifica del cliente, se sorretta da giustificato motivo e se comunicata al correntista con possibilità di recesso senza penalità.
art. 1284 c.c.
Richiamato insieme agli altri articoli per contestare il tasso ultralegale; la Corte non ne ha tratto un principio autonomo, limitandosi a rilevare l’infondatezza/inammissibilità della doglianza.
art. 1346 c.c.
Invocato per l’asserita indeterminatezza del rapporto; la Corte ha escluso il vizio poiché i contratti indicavano tassi e modalità di capitalizzazione.
art. 81 c.p.c.
Richiamato per contestare la legittimazione della cessionaria; la Corte ha ribadito che il cessionario deve dimostrare l’inclusione del credito nella cessione, salvo riconoscimento della controparte.
art. 1260 c.c.
Richiamato in tema di cessione del credito; la Corte ha richiesto prova documentale dell’inclusione del credito nella cessione in blocco.
art. 1262 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla cessione; la Corte lo ha trattato nel quadro della prova della legittimazione del cessionario.
art. 345 c.p.c.
La contestazione tardiva della legittimazione del cessionario in appello è stata considerata preclusa se non sollevata tempestivamente.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Nelle cessioni in blocco il soggetto che agisce come successore del creditore originario deve dimostrare l’inclusione del credito nella cessione, salvo riconoscimento espresso o implicito della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza del rigetto.
Massime di principio
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e riferite puntualmente alle rationes decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o non autosufficienti sono inammissibili.
- In tema di usura bancaria, non basta dedurre in astratto la presenza di tassi usurari: occorre allegare in modo preciso quale tasso sia stato pattuito o applicato, a quale rapporto si riferisca e con quali criteri si confronti il TEG con il tasso soglia.
- La clausola di jus variandi nei rapporti bancari è legittima se il contratto la prevede specificamente, se la variazione è comunicata secondo legge e se al cliente è riconosciuto il diritto di recesso senza penalità.
- Quando il contratto di conto corrente indica in modo espresso tassi creditori e debitori, periodicità della capitalizzazione e TAE, non è configurabile, di per sé, un’indeterminabilità dell’obbligazione per il solo fatto della modifica successiva delle condizioni economiche.
- Il cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB deve provare l’inclusione del credito nella cessione, salvo che la controparte abbia espresso o implicitamente riconosciuto tale qualità; la mancata contestazione tempestiva può consolidare la legittimazione sostanziale dell’interveniente.
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