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Sentenza

Sentenza del 16/11/2016 n. 3132 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Interpretazione autentica - efficacia retroattiva - lettura costituzionalmente orientata - è necessaria - limiti alla retroattività - sussistono. Imposta sulle scommesse - estensione della soggettività passiva - efficacia retroattiva - non è possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare retroattivamente la norma che ha esteso la soggettività passiva dell’imposta sulle scommesse a chiunque gestisca, anche senza una concessione ministeriale e per conto di soggetti non residenti, concorsi, pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Il punto centrale era stabilire se tale disposizione fosse realmente interpretativa della disciplina precedente oppure se introducesse una nuova categoria di contribuenti, con conseguente divieto di applicazione retroattiva.

La decisione

La pretesa applicazione retroattiva è stata esclusa. Le norme di interpretazione autentica possono avere efficacia retroattiva soltanto se interpretate in modo conforme alla Costituzione; tuttavia, una disposizione che amplia il novero dei soggetti passivi di un tributo, inserendo una categoria non contemplata dalla disciplina originaria, non può essere qualificata come meramente interpretativa con efficacia retroattiva. Il giudice può quindi negare l’applicazione retroattiva della norma senza dover necessariamente sollevare una questione di legittimità costituzionale.

Norme richiamate

  • Art. 3 del d.lgs. n. 504/1998

    Disciplina l’imposta sulle scommesse e costituisce il quadro normativo originario rispetto al quale è stata valutata l’estensione della soggettività passiva.

  • Art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010

    Ha esteso la soggettività passiva dell’imposta a chiunque gestisca concorsi, pronostici o scommesse, anche senza concessione ministeriale e per conto di soggetti non residenti. La disposizione non può essere applicata retroattivamente quando introduce una nuova categoria di contribuenti.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    Esprime il principio generale di irretroattività della legge, salvo diversa previsione, particolarmente rilevante in materia tributaria.

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000

    Richiamato nel quadro delle garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente e dei limiti posti all’azione dell’amministrazione finanziaria.

  • Articoli 3, 23, 25, 53 e 97 della Costituzione

    Sono richiamati quali parametri costituzionali di uguaglianza, riserva di legge in materia tributaria, legalità, capacità contributiva e buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Impediscono che una nuova imposizione venga fatta gravare retroattivamente su soggetti non individuati dalla disciplina originaria.

  • Cass. n. 6232/2015; n. 7870/2015; n. 16352/2012; n. 8522/2015; n. 9561/2013; n. 27121/2014

    Contribuiscono all’orientamento secondo cui la retroattività delle norme interpretative è soggetta a limiti costituzionali e non può essere utilizzata per introdurre nuovi presupposti o nuovi soggetti passivi d’imposta.

  • Consiglio di Stato, sentenze n. 637/2012 e n. 4195/2013

    Richiamate a sostegno dei principi relativi alla natura e ai limiti dell’intervento normativo in materia di imposta sulle scommesse.

  • Corte costituzionale, sentenze n. 92/2015, n. 127/2015 e n. 15/2016

    Richiamate per la lettura costituzionalmente orientata delle norme retroattive e per i limiti derivanti dai principi di legalità, affidamento, uguaglianza e capacità contributiva.

Massime di principio

  • Una norma può essere considerata di interpretazione autentica e applicata retroattivamente solo se chiarisce un significato già plausibilmente contenuto nella disciplina precedente; non può invece introdurre una nuova imposta, un nuovo presupposto o una nuova categoria di soggetti passivi.
  • In materia tributaria, l’ampliamento retroattivo dei contribuenti soggetti all’imposta è normalmente incompatibile con i principi di riserva di legge, capacità contributiva, legalità e tutela dell’affidamento.
  • La qualificazione formale della norma come interpretativa non è decisiva: il giudice deve verificarne l’effetto sostanziale e può escluderne l’applicazione retroattiva se essa innova realmente la disciplina precedente.
  • Una lettura costituzionalmente orientata può condurre a non applicare integralmente la norma retroattiva senza che sia sempre necessario sollevare una questione di legittimità costituzionale.
  • Quando una disposizione successiva incide su periodi d’imposta anteriori, occorre distinguere tra chiarimento di un’ambiguità preesistente e introduzione di un nuovo obbligo tributario: solo il primo caso può, entro limiti rigorosi, avere efficacia retroattiva.

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