Sentenza del 30/10/2019 n. 6226 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI n. 2136, relativo all'anno 2008 e a due immobili, con il quale erano stati richiesti complessivamente euro 320,00 per imposta, interessi, sanzione per omessa dichiarazione e spese di notifica. L'Amministrazione sosteneva che l'avviso fosse stato notificato entro il termine del 31 dicembre 2014, ossia il quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione ICI 2008. Il contribuente ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la decadenza del Comune dal potere di accertamento.
La decisione
L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il giudice ha ritenuto che, per l'anno 2008, l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI fosse venuto meno a seguito della soppressione prevista dalla normativa e dell'accertata operatività del sistema di circolazione dei dati catastali dal 18 dicembre 2007. Di conseguenza, il termine decadenziale doveva decorrere dall'anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato, non dall'anno in cui sarebbe stata presentata la dichiarazione. Il termine ultimo era quindi il 31 dicembre 2013, mentre l'avviso era stato notificato il 19 dicembre 2014, quando il Comune era già decaduto dal potere impositivo. Il Comune è stato inoltre condannato a pagare a XGX le spese del secondo grado, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, oltre alle spese già liquidate nel primo grado.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 10, comma 4
I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
La disposizione è stata ritenuta non applicabile all'anno 2008, poiché l'obbligo generale di dichiarazione ICI era stato soppresso con decorrenza dal 2007, salvo casi particolari.
D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 53
Con decorrenza dall'anno 2007 sono soppressi gli obblighi di dichiarazione o comunicazione previsti dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992.
La soppressione dell'obbligo dichiarativo opera quando i Comuni possono acquisire dagli archivi catastali le informazioni necessarie per i controlli ICI.
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
In assenza dell'obbligo di dichiarazione, il termine è stato calcolato con riferimento all'anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. Per l'ICI 2008 il termine è quindi scaduto il 31 dicembre 2013.
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 174
Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3.
L'obbligo dichiarativo permane solo per le fattispecie non rilevabili tramite le procedure telematiche e gli archivi catastali. Nel caso esaminato non è stata ravvisata una tale eccezione.
D.Lgs. n. 463/1997, art. 3
La norma riguarda le procedure telematiche del modello unico informatico e costituisce il riferimento tecnico per valutare la disponibilità dei dati catastali necessari ai controlli comunali.
Cassazione civile, sentenze n. 28043/2018 e n. 5362/2017
I precedenti sono richiamati per confermare che, una volta accertata l'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, per l'ICI 2008 l'obbligo generale di dichiarazione deve considerarsi venuto meno.
Massime di principio
- Per gli accertamenti ICI relativi al 2008, quando il Comune disponeva già dei dati catastali tramite i sistemi telematici operativi, non può normalmente contestare l'omessa dichiarazione come presupposto per spostare in avanti il termine di decadenza.
- Quando l'obbligo di dichiarazione è stato soppresso, il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 decorre dall'anno in cui il tributo doveva essere versato.
- Un avviso ICI notificato oltre il termine decadenziale è illegittimo, anche se la pretesa fiscale riguarda un tributo effettivamente dovuto nel merito.
- L'obbligo dichiarativo può tuttavia permanere per situazioni eccezionali o elementi fiscalmente rilevanti non acquisibili attraverso le procedure telematiche e gli archivi catastali; in tali casi occorre verificare concretamente la natura dell'immobile e dell'operazione.
- Per valutare la validità di un accertamento occorre controllare separatamente l'anno d'imposta, l'eventuale obbligo dichiarativo, il criterio di decorrenza del termine e la data effettiva di notifica dell'atto.
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