Cassazione Penale, Sentenza n. 8661/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 21.7.2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere limitatamente a plurimi episodi di detenzione, acquisto, importazione e cessione di ingenti quantitativi di cocaina (artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) ma aveva escluso gli indizi circa la sua partecipazione stabile all'associazione capeggiata dalla famiglia Strangio (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente contestava la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio motivazionale, sostenendo che l'esclusione del ruolo associativo rendeva adeguata una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari), che il pericolo di reiterazione non era attuale (ultima operazione contestata del febbraio 2021) e che la distanza temporale avrebbe inficiato la prognosi di attualità del pericolo.
La decisione
Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa avesse tentato di criticare l'adeguatezza della misura inframuraria mettendo in discussione profili che l'ordinanza impugnata aveva già escluso riguardo alla partecipazione associativa. La Cassazione ha confermato la sussistenza di elementi indicativi del periculum libertatis rispetto ai reati di traffico internazionale di stupefacenti: elevate quantità sequestrate, sofisticati mezzi di comunicazione e chat protette, inserimento in circuito criminale internazionale, nonché le pregresse condotte e la reiterazione criminale del ricorrente anche durante un periodo di affidamento in prova. In ragione di ciò la custodia era ritenuta proporzionata e necessaria per prevenire fuga e reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74
Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
Norma qualificata come riferimento per il capo C; la Corte ha esaminato e condiviso la valutazione del Tribunale che ha escluso gli indizi sufficienti per la partecipazione stabile all'associazione in relazione al ricorrente
d.P.R. 309/1990, art. 73
Detenzione, acquisto, importazione e cessione di stupefacenti
Reati specifici per i quali la custodia cautelare è stata confermata: la gravità delle condotte e gli ingenti quantitativi hanno costituito elemento di gravità indiziaria idoneo a giustificare la misura
d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2
Circostanze aggravanti (reato aggravato per finalità e modalità)
Concorre nella valutazione complessiva della gravità del fatto e della caratura criminale, rafforzando la prognosi di pericolosità
Codice di procedura penale, art. 274
Presunzione di attualità del pericolo (lett. c) e requisiti per le misure cautelari)
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'attualità del pericolo non va equiparata all'imminenza di un nuovo reato ma va intesa in senso prognostico sulla continuità del periculum libertatis, valutata anche in base alla personalità, modalità del reato e contesto socio-ambientale
Codice di procedura penale, art. 275
Misure cautelari diverse dalla custodia in carcere
Richiamata dalla difesa per sostenere l'adeguatezza di misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto invece che, alla luce degli elementi di fatto, solo la custodia cautelare potesse efficacemente prevenire fuga e reiterazione
Codice di procedura penale, art. 275-bis
Controlli tecnici e misure di verifica per gli arresti domiciliari
La Corte ha osservato che anche eventuali controlli ex art. 275-bis non avrebbero assicurato lo stesso grado di isolamento esterno e prevenzione della reiterazione garantito dalla custodia in carcere
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Adempimenti della cancelleria in caso di decisione che non comporta rimessione in libertà
Richiamato per disporre gli adempimenti conseguenti alla decisione in cassazione che non libera il ricorrente
Massime di principio
- Non è ammissibile impugnare l'adeguatezza di una misura cautelare contestandone contemporaneamente fatti già esclusi dall'ordinanza impugnata: il ricorso deve articolare nuove censure non inconferenti con le statuizioni già assunte
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non si confonde con l'imminenza di un nuovo reato: si valuta in termini prognostici e di continuità del periculum libertatis, tenendo conto personalità, modalità del reato e contesto
- Pregresse condotte e la continuazione dell'attività criminale anche durante benefici penali (es. affidamento in prova) costituiscono forte indizio di pericolosità e giustificano misure più afflittive
- Elevati quantitativi di stupefacente, collegamenti con circuiti internazionali e l'uso di mezzi criptati/riservati rafforzano la gravità indiziaria e la necessità di misure cautelari detentive
- La distanza temporale dagli episodi contestati non esclude automaticamente la sussistenza del pericolo cautelare se esistono elementi che dimostrano la persistenza della capacità criminosa
- I giudici di legittimità possono condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni (Cassa delle Ammende) quando il ricorso risulti manifestamente inammissibile o scaturisca da colpa nella determinazione del motivo
- Gli arresti domiciliari, anche se sorvegliati con strumenti tecnici (art. 275-bis), possono risultare insufficienti ove sia necessaria la massima misura detentiva per isolare il soggetto dalle reti criminali
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