Ordinanza n. 167/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato la graduatoria definitiva e la disposizione regolamentare applicata nella procedura, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La censura riguarda l'art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015, nella parte in cui riserva prioritariamente alle imprese residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta il 75% del totale dei permessi, subordinando solo la quota residua al criterio preferenziale dell'eco-compatibilità. Secondo la ricorrente, tale meccanismo prescinde completamente dalla qualità dell'offerta e dai requisiti di eco-compatibilità, determinando la sua collocazione in graduatoria in posizione non utile. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la tardività della censura rivolta contro la disposizione regolamentare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo assistite da sufficienti profili di fondatezza le censure contro la riserva del 75% a favore delle imprese residenti, nella parte in cui opera prescindendo dalla qualità dell'offerta sotto il profilo dell'eco-compatibilità. L'eccezione di tardività è stata ritenuta superabile perché la disposizione regolamentare è stata impugnata insieme al suo atto applicativo, ossia la collocazione della ricorrente in graduatoria in posizione non utile; secondo il TAR, è da tale applicazione concreta che sorge l'interesse a ricorrere. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché l'impossibilità di svolgere l'attività durante il favorevole periodo di stagionalità avrebbe potuto causare danni gravi e irreparabili, inclusi lo sviamento definitivo della clientela e la perdita di introiti. L'esecuzione degli atti impugnati è stata sospesa limitatamente alla posizione della ricorrente, consentendole di svolgere l'attività di noleggio o locazione con l'unità indicata nella domanda di partecipazione fino alla decisione di merito. La discussione del ricorso è stata fissata al 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 22, comma 5, regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta approvato con D.M. 24.2.2015
Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]
La disposizione è stata ritenuta dubitabile, in sede cautelare, nella parte in cui consente la riserva del 75% alle imprese residenti prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta in termini di eco-compatibilità.
Massime di principio
- Una disposizione che riservi una quota significativa di autorizzazioni a operatori residenti, prescindendo dalla qualità delle offerte e dai requisiti di eco-compatibilità rilevanti per l'attività autorizzata, può presentare profili di fondatezza censurabili in sede giurisdizionale cautelare.
- La contestazione della disposizione regolamentare può essere tempestiva quando essa è impugnata insieme all'atto applicativo che colloca concretamente il concorrente in posizione non utile in graduatoria: l'interesse a ricorrere sorge con l'applicazione lesiva della disposizione.
- La perdita della possibilità di esercitare un'attività stagionale nel periodo economicamente favorevole, con possibile sviamento definitivo della clientela e mancati introiti, può integrare un danno grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
- La sospensione cautelare può essere limitata alla posizione del ricorrente e accompagnata dall'autorizzazione provvisoria allo svolgimento dell'attività fino alla decisione di merito, senza estendersi agli altri partecipanti.
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