Sentenza del 17/07/2018 n. 18945 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva confermato l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativo a IRPEG e IRAP per l'anno 2003. In particolare, ha denunciato: motivazione apparente della sentenza d'appello, omessa pronuncia su una specifica censura relativa all'annullamento totale dell'avviso e violazione della disciplina sui costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e sulle relative sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Commissione regionale avesse fornito una motivazione meramente apparente, limitandosi a dichiarare condivisibile la sentenza di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure dell'Agenzia. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza deve contenere "la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto".
La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere l'iter logico e giuridico seguito dal giudice e deve confrontarsi con le specifiche questioni e censure dedotte dalle parti. Un generico richiamo alla correttezza o condivisibilità della decisione di primo grado può integrare motivazione apparente.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Violazione delle norme sul procedimento.
La motivazione apparente o l'omessa pronuncia su questioni rilevanti costituiscono vizi processuali deducibili in cassazione.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Il giudice deve esaminare le specifiche domande, eccezioni e censure ritualmente proposte; la mancata risposta a un motivo di appello può determinare omessa pronuncia.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 302 e 303
La disciplina riguarda il trattamento fiscale dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e doveva essere esaminata dal giudice di rinvio in relazione alla concreta contestazione e alla corretta determinazione della pretesa tributaria.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3-bis
La disposizione disciplina le sanzioni connesse alla mancata indicazione in dichiarazione di determinati costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata; la questione sanzionatoria è rimasta assorbita dopo l'accoglimento del motivo processuale.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello tributaria non può limitarsi a richiamare genericamente la decisione di primo grado: deve esaminare e motivare sulle specifiche censure formulate nell'appello.
- La motivazione è apparente quando contiene formule astratte di conferma o condivisibilità, senza spiegare perché le argomentazioni della parte appellante siano infondate.
- Se l'accertamento comprende più componenti autonome e il contribuente ne contesta solo alcune, il giudice deve verificare se sia giustificato l'annullamento integrale dell'atto oppure soltanto parziale.
- L'omessa pronuncia su un motivo d'appello rilevante comporta un vizio processuale che può determinare la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la fondatezza dell'accertamento: il giudice di rinvio dovrà esaminare nuovamente le questioni, comprese quelle eventualmente assorbite, e provvedere anche sulle spese.
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