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Sentenza

Sentenza del 19/12/2018 n. 32792 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato l'avviso TARSU sostenendo: a) che l'albergo era rimasto chiuso per alcuni periodi dell'anno a causa di ferie e lavori di manutenzione, con conseguente inutilizzabilità dei locali e diritto all'esenzione o alla riduzione; b) che le tariffe applicate agli alberghi fossero illegittimamente superiori rispetto a quelle delle utenze domestiche; c) che fosse stata assoggettata a tassa anche una superficie di 182,75 mq destinata all'attività termale, dalla quale sarebbero derivati esclusivamente rifiuti speciali smaltiti separatamente. Il Comune ha resistito sostenendo che la TARSU è dovuta per la mera detenzione dei locali e che esenzioni e riduzioni richiedono una specifica dichiarazione e la prova documentale dei relativi presupposti. Ha inoltre impugnato incidentalmente la parte ambigua della sentenza regionale relativa all'attività termale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale della società e accolto quello incidentale del Comune. Ha stabilito che la TARSU è ordinariamente dovuta per la disponibilità o detenzione di locali e aree, mentre l'esenzione prevista per locali non utilizzabili o non produttivi di rifiuti e le eventuali riduzioni non operano automaticamente. Il contribuente deve presentare una dichiarazione originaria o di variazione, specifica e circostanziata, e fornire elementi obiettivi o idonea documentazione. La generica comunicazione della chiusura stagionale e dei lavori di manutenzione non era sufficiente, anche perché i lavori potevano produrre rifiuti. La società non aveva inoltre indicato nella dichiarazione la zona termale né provato la sua effettiva non produttività di rifiuti. La sentenza regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. La società è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 7.300 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1

    la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa

    La TARSU è dovuta, in linea generale, per il solo fatto di occupare o detenere locali o aree potenzialmente produttivi di rifiuti, senza che sia necessaria la prova della produzione effettiva in ogni momento.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2

    Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione

    L'esenzione costituisce un'eccezione alla regola generale e richiede sia una dichiarazione specifica del contribuente sia la prova obiettiva della non produttività di rifiuti o della non utilizzabilità dei locali.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66

    Le riduzioni tariffarie non si applicano automaticamente per il solo verificarsi di una situazione di fatto, ma devono essere richieste e documentate dal contribuente secondo le modalità previste.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento consente al giudice di merito di valutare le prove; tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è normalmente riesaminabile in Cassazione.

  • Art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Art. 360-bis c.p.c.

    È stato richiamato dal Comune in relazione all'eventuale inammissibilità del ricorso, ma la decisione si è fondata principalmente sull'infondatezza del ricorso principale e sull'accoglimento di quello incidentale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per i tributi sui rifiuti, la regola generale è che l'imposta dipenda dalla detenzione o disponibilità dei locali, non dalla prova della produzione effettiva di rifiuti in ogni singolo periodo.
  • Chiusura stagionale, ferie o lavori di manutenzione non comportano automaticamente l'esenzione o la riduzione: il contribuente deve presentare tempestivamente una dichiarazione specifica e fornire documentazione oggettiva sull'inutilizzabilità dei locali.
  • Una comunicazione generica della chiusura dell'attività non equivale a una richiesta formale di esenzione o riduzione, soprattutto se non indica con precisione superfici, periodi, cause e conseguenze sulla produzione dei rifiuti.
  • Le aree destinate ad attività particolari, come stabilimenti termali, non sono automaticamente escluse dalla TARSU solo perché producono rifiuti speciali o li smaltiscono tramite imprese esterne. Occorre dimostrare puntualmente la tipologia dei rifiuti, la superficie interessata, la non assimilabilità e il corretto smaltimento secondo la disciplina applicabile.
  • Le esenzioni e riduzioni costituiscono eccezioni e devono essere provate dal contribuente; in mancanza di dichiarazione circostanziata e riscontri documentali, prevale la debenza integrale del tributo.
  • Una tariffa TARSU più elevata per strutture alberghiere rispetto alle abitazioni non è, di per sé, illegittima: la legittimità va valutata alla luce della disciplina tariffaria comunale e delle diverse caratteristiche potenziali di produzione dei rifiuti.

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