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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6284/2022 del 24/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. che aveva escluso l'agevolazione Irap (deduzione del "cuneo fiscale") per la contribuente operante nel trasporto pubblico locale sostenendo che mancasse la "tariffa remunerativa". L'Agenzia ha dedotto tre motivi: (1) errore di diritto sulla qualificazione giuridica dei contratti di servizio (dove la CTR avrebbe dovuto riconoscere contratti configurabili come concessioni traslative ex art. 11 d.lgs. 446/1997); (2) vizio procedurale/motivazionale e contraddittorietà nella decisione che, a seconda del servizio (autobus vs ferroviario), ha trattato in modo difforme il requisito della copertura dei costi fiscali da parte dell'ente concedente; (3) errata interpretazione del requisito economico della "tariffa", che la CTR avrebbe inteso solo come prezzo applicato all'utenza (ricavo tariffario) escludendo dal concetto il corrispettivo riconosciuto dall'ente concedente.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo (motivazione non viziata in termini rilevanti), accolto il primo motivo (l'errore di diritto sulla mancata corretta qualificazione giuridica del rapporto) e ha assorbito il terzo. Di conseguenza la sentenza della C.T.R. è cassata e il giudizio è rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, perché il giudice di merito determini effettivamente la natura negoziale del rapporto (concessione traslativa vs appalto di servizi) e, solo dopo tale ricognizione, verifichi la sussistenza o meno del presupposto economico ostativo (se concessione: se la tariffa sia effettivamente remunerativa). Il ricorso incidentale della contribuente è stato rigettato. La Corte ha disposto inoltre che nel nuovo giudizio si decidano anche le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato eventualmente dovuto dalla resistente.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 446/1997

    E' la norma che disciplina l'esclusione dall'agevolazione Irap per le imprese che svolgono attività in concessione traslativa e a tariffa remunerativa; la Corte richiama la necessità di verificare sia il requisito giuridico (la natura traslativa della concessione) sia quello economico (tariffa remunerativa).

  • art. 1, comma 266, l. n. 296/2006

    Richiamata come fonte della modifica che ha introdotto la deduzione (cd. riduzione del cuneo fiscale) nell'art. 11 del d.lgs. 446/1997; serve a definire l'ambito soggettivo dell'agevolazione.

  • art. 1362 c.c.

    Citato dall'Agenzia nella discussione sulla qualificazione negoziale dei contratti; attiene ai requisiti essenziali del contratto e alla corretta qualificazione giuridica degli accordi.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato in relazione alla interpretazione della natura e del contenuto delle obbligazioni contrattuali; impiegato dall'Agenzia per sostenere la corretta qualificazione giuridica.

  • art. 30 d.lgs. n. 163/2006

    Norma del codice dei contratti pubblici richiamata nella discussione sulla natura giuridica dei rapporti tra amministrazione e gestore (concessione vs appalto).

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Norma procedurale del processo tributario citata nell'ambito delle censure sulla motivazione e sul procedimento; evocata dall'Agenzia nel secondo motivo.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Citata in relazione a profili procedurali e di motivazione delle decisioni giurisdizionali tributarie; utilizzata per contestare presunte nullità del procedimento/decisione impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Norma sul contraddittorio e motivazione delle sentenze; richiamata dall'Agenzia in relazione alla presunta motivazione apparente della C.T.R.

  • art. 360 c.p.c.

    Dispositivo processuale che individua i motivi di cassazione; menzionato perché i ricorsi principali invocano le diverse fattispecie di vizio di legittimità previste dall'articolo.

  • art. 19 d.lgs. n. 422/1998

    Riferimento normativo citato nell'ambito delle censure sull'interpretazione della nozione di tariffa; richiamata per supportare argomentazioni sul regime fiscale.

  • art. 112 c.p.c.

    Citato nel ricorso incidentale per contestare la presunta omissione di pronuncia su specifica parte della domanda; riguarda la riassunzione e la pronuncia sulle questioni proposte dalle parti.

  • art. 12 delle preleggi

    Richiamato dalla Corte per richiamare i canoni ermeneutici che rendono denunciabile in Cassazione solo la motivazione abnorme o manifestamente carente nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma amministrativa richiamata in ordine al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • In giudizi su agevolazioni fiscali per imprese di public utilities, la prima verifica è la natura giuridica del rapporto tra ente pubblico e gestore: appalto di servizi o concessione traslativa; la qualificazione determina l'applicabilità dell'agevolazione.
  • Se il rapporto è un appalto di pubblico servizio, l'agevolazione Irap (deduzione del cuneo fiscale) è dovuta; se è una concessione traslativa, l'agevolazione è esclusa solo quando la "tariffa" sia effettivamente remunerativa (capace di generare profitto).
  • La nozione di "tariffa remunerativa" va intesa in termini economici complessivi: non solo il prezzo pagato dagli utenti (ricavo tariffario) ma l'intera remunerazione riconosciuta al concessionario (inclusi i corrispettivi o integrazioni da parte dell'amministrazione) deve essere valutata per stabilire se copra i costi e generi profitto.
  • Il giudice di merito deve compiere una valutazione fattuale e probatoria sulla natura contrattuale del rapporto; non è sufficiente limitarsi al solo profilo economico o a conclusioni meramente apparenti.
  • Una tariffa 'politica' che non copre i costi fiscali può rendere non remunerativa la concessione e dunque non ostare al riconoscimento dell'agevolazione, ma la verifica va fatta caso per caso con accertamento probatorio.
  • In Cassazione la censura sulla motivazione è rilevante solo se sussiste una mancanza oggettiva, una motivazione apparentemente contraddittoria o incomprensibile secondo i canoni di legittimità; il semplice difetto di approfondimento non è sempre sufficiente a fondare la cassazione.

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