Cassazione Civile, Ordinanza n. 03324/2026 del 14/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia riguarda crediti ceduti alla società ricorrente da fornitori di energia elettrica nei confronti di un comune. In appello era stato respinto, per difetto di prova, il gravame della cessionaria nella parte in cui chiedeva: 1) gli interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sulla sorte capitale di euro 12.800,48; 2) gli interessi moratori sulla sorte capitale pagata in ritardo; 3) gli interessi moratori fatturati mediante una nota di accredito/debito; 4) l’importo forfettario di euro 40,00 per ciascuna fattura, anziché per ciascuna azione relativa al credito. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con tre motivi, violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e omesso esame di documenti decisivi, sostenendo di aver provato le scadenze delle fatture e i criteri di calcolo degli interessi, e che il comune non li avesse specificamente contestati. Con il quarto motivo ha denunciato violazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 e della direttiva 2011/7/UE, assumendo che il forfait di 40 euro dovesse riconoscersi per ogni singola fattura insoluta o tardivamente pagata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili cumulativamente i primi tre motivi, perché risolti in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti delle censure di legittimità. Ha poi respinto il quarto motivo, affermando che l’indennità forfettaria di euro 40 prevista dall’art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 non spetta per ogni fattura della medesima prestazione, ma per ogni singola azione promossa dal creditore per il soddisfacimento del credito. Poiché la sentenza impugnata si era attenuta a tale principio, il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto, ove dovuto, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è denunciabile solo se il giudice dichiari espressamente di non applicare la regola di giudizio sulle prove o fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice disattende il principio della libera valutazione della prova, non quando si censura il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 2697 c.c.
La norma è violata solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove e il convincimento raggiunto.
art. 6, comma 2, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Il credito al ristoro forfettario di euro 40 nasce come rimborso minimo dei costi di recupero nel ritardo dei pagamenti, salvo prova del maggior danno; il forfait non va riconosciuto per ogni fattura della medesima prestazione, ma per ogni singola azione di recupero del credito.
art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
La disciplina sugli interessi moratori tutela già il creditore nei ritardi delle transazioni commerciali; il forfait di cui all’art. 6 si aggiunge come ulteriore tutela, ma non può trasformarsi in un indebito privilegio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto, a carico della ricorrente.
direttiva 2011/7/UE
L’interpretazione accolta è coerente con la finalità europea di assicurare il rimborso dei costi di recupero sostenuti dal creditore, evitando applicazioni abusive della disciplina.
Corte Giust. UE, 13 settembre 2018, causa C-287/2017, Česká pojišťovna a.s.
Richiamata come supporto alla lettura finalistica della disciplina sugli importi forfettari e sui costi di recupero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio: le censure ex artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. sono ammissibili solo quando si deduca un errore di regola di giudizio, non un diverso apprezzamento delle prove.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. si configura soltanto se il giudice abbia dichiarato di non osservare la regola di disponibilità della prova o abbia deciso su elementi istruttori non introdotti dalle parti; non quando abbia semplicemente attribuito maggiore attendibilità ad alcune prove.
- L’indennità forfettaria di euro 40 prevista dal d.lgs. 231/2002 per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali va riferita all’azione di recupero del credito, non al frazionamento documentale della stessa prestazione in più fatture.
- L’interpretazione della disciplina del recupero dei costi deve essere coerente con la sua funzione antiritardo e non può tradursi in un vantaggio abusivo per il creditore o in una duplicazione non giustificata del ristoro.
- Quando il giudice di merito applica correttamente la regola per cui il forfait ex art. 6 d.lgs. 231/2002 spetta per ciascuna azione e non per ogni fattura, la censura in cassazione non può trovare accoglimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03287/2026 del 14/02/2026
- ordinanza_civile · 14 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03293/2026 del 14/02/2026
- ordinanza_civile · 14 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03294/2026 del 14/02/2026
- ordinanza_civile · 14 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03296/2026 del 14/02/2026
- ordinanza_civile · 14 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03299/2026 del 14/02/2026
- ordinanza_civile · 14 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03301/2026 del 14/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →