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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31842/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socia)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nel 2012 con cui veniva ingiunto alla società ricorrente di pagare alla resistente la somma di euro 1.222.000,00 a titolo di liquidazione della partecipazione sociale della resistente, esclusa dalla società con delibera assembleare del luglio 2007. La società propose opposizione sostenendo, tra l'altro, che il credito azionato fosse già stato oggetto di una transazione perfezionata nel settembre 2011 e che quindi non fosse più dovuto. I giudici di merito hanno invece ritenuto che la transazione si fosse perfezionata solo nell'ottobre 2013, escludendo che nel 2011 vi fosse un accordo vincolante, e hanno respinto la riconvenzionale della società diretta ad accertare l'inadempimento della resistente rispetto a un preteso accordo transattivo del 2011. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo: violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi, nonché violazione degli artt. 2730, 2731 e 2735 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente collocato il perfezionamento della transazione all'ottobre 2013 e non al settembre 2011, trascurando che la proposta del 15 marzo 2011 era stata inviata a un socio e non alla società, che l'accettazione del 21 settembre 2011 riguardava una proposta del 27 ottobre 2010 priva di termine di scadenza, e che l'atto notarile del 2013 costituiva mera esecuzione del precedente accordo del 2011; inoltre ha invocato il valore confessoriamente favorevole di dichiarazioni rese dalla resistente in sede notarile nel 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formalmente costruito come omesso esame di fatti decisivi, si risolvesse in realtà in una critica alla valutazione delle risultanze documentali e all'interpretazione del contenuto degli atti compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua. La Corte ha inoltre osservato che la questione relativa all'invio della proposta via fax del 15 marzo 2011 era stata comunque esaminata dal giudice di merito, il quale aveva ritenuto tardiva l'asserita accettazione del 21 settembre 2011 per il lungo tempo trascorso e per le attività giudiziarie intervenute nel frattempo, incompatibili con la volontà di transigere. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatti decisivi per il giudizio

    Il motivo è inammissibile quando, sotto la veste dell'omesso esame, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito delle risultanze documentali e probatorie.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare il perfezionamento del contratto transattivo; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è ritenuto inammissibile.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non vi fosse stato incontro di volontà nel 2011; la censura viene però trattata come richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2730 c.c.

    Invocato per attribuire efficacia confessoria a dichiarazioni rese in sede notarile; la Corte afferma che la relativa valutazione è riservata al giudice di merito.

  • art. 2731 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 2730 e 2735 c.c. per sostenere la rilevanza confessoria di alcuni documenti; la doglianza è ritenuta inammissibile perché attiene a elementi fattuali.

  • art. 2735 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di confessione stragiudiziale; la Corte ribadisce che la valutazione del contenuto documentale spetta al giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con rito camerale, ritenuti sussistenti i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo formulato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non indica un fatto storico decisivo effettivamente omesso, ma mira soltanto a sollecitare una diversa lettura delle prove e dei documenti.
  • La deduzione di efficacia confessoria di dichiarazioni o documenti richiede una valutazione del loro contenuto che appartiene al giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione se la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua.
  • L'interpretazione della formazione di un accordo transattivo, compresa la verifica della tempestività dell'accettazione e della compatibilità del comportamento successivo con la volontà di transigere, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • La presenza di un lasso temporale significativo tra proposta e accettazione, insieme all'instaurazione di iniziative giudiziarie nel frattempo, può essere valorizzata dal giudice di merito come indice di tardività e di mancato perfezionamento dell'accordo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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