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Ordinanza

Ordinanza n. 4009/2026 - Napoli, Sezione 8

per la sostituzione del Commissario ad acta per l’ottemperanza della sentenza del TAR Campania Napoli n. 3256 del 2023.

Giustizia amministrativa202301572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell’amministrazione e del commissario ad acta rispetto all’esecuzione della sentenza del TAR Campania Napoli n. 3256 del 2023, con riguardo al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Campania Napoli n. 3256 del 2023, è stata proposta istanza di sostituzione del commissario ad acta già nominato con precedente ordinanza, poiché il commissario è rimasto inadempiente rispetto all’esecuzione del giudicato, in particolare quanto alla corresponsione delle spese processuali riconosciute in favore del difensore della parte ricorrente. È stata inoltre formulata, con memoria non notificata alle altre parti, una domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una pena pecuniaria ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di sostituzione del commissario ad acta, rilevando che il giudicato non era stato integralmente eseguito e che l’amministrazione permaneva inadempiente, essendo comunque obbligata a dare esecuzione alla sentenza di merito. Il commissario ad acta già nominato è stato sostituito con il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il nuovo commissario dovrà provvedere all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. La domanda di condanna al pagamento della pena pecuniaria è stata dichiarata inammissibile perché introdotta irritualmente mediante memoria non notificata alle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una pena pecuniaria è stata ritenuta inammissibile perché introdotta con memoria non notificata alle altre parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione giustifica la sostituzione del commissario ad acta già nominato e rimasto inadempiente.
  • L’amministrazione è comunque obbligata a dare esecuzione alla sentenza di merito, anche quando sia stato nominato un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare quale nuovo commissario ad acta il dirigente di un’amministrazione pubblica, prevedendo la facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio e fissando un termine per l’esecuzione.
  • La domanda di applicazione della pena pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è inammissibile se introdotta con memoria non notificata alle altre parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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