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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25596/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato le istanze di riesame avverso le ordinanze del GIP che avevano disposto la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti e per l'associazione finalizzata al traffico (art. 74 DPR 309/90). Callipari deduce errata applicazione della legge penale e carenza probatoria indiziaria, contestando in particolare l'identificazione come interlocutore nelle conversazioni relative all'episodio del 4 maggio 2022, la riconducibilità del dispositivo mobile e l'uso dei nickname (es. "Valentino"/PIN) come insufficiente a provare la sua partecipazione all'associazione e al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90. Foti solleva più motivi: vizio di motivazione (lett. e) art. 606 c.1 c.p.p.) sulla sussistenza dell'associazione e sull'affectio societatis, criticando la valutazione degli elementi intercettati e la mancata distinzione tra concorso nei singoli reati e fattispecie associativa; contesta inoltre l'attribuzione della responsabilità relativamente al capo 28 e deduce la riduzione delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso (art. 275 c.3 c.p.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure siano, in larga misura, domande di riconsiderazione in fatto del materiale indiziario e non consentite in sede di legittimità, poiché l'ordinanza del Tribunale del riesame appare 'prima facie' dotata di adeguata motivazione logica e giuridica. La Corte ha richiamato e condiviso la ricostruzione motivazionale che evidenzia un quadro indiziario convergente: conversazioni chat con contenuto esplicito, continuità di rapporti e riconoscimenti reciproci tra sodali, uso di strumenti di comunicazione criptati (criptofonini), appostamenti e sequestri di denaro, arresto in flagranza con ingente stupefacente, linguaggio criptico e predisposizione di veicoli per il trasporto occulto. Ha ritenuto poi infondata la doglianza sul 'tempo silente': il mero decorso del tempo non è sufficiente a superare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p., salvo elementi concreti e specifici che lo dimostrino. Esito: ricorsi inammissibili; i ricorrenti condannati alle spese processuali ed al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale abbia fornito elementi indiziari idonei a delineare l'esistenza di una struttura stabile, ruoli e mezzi organizzativi non occasionale.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sui delitti di traffico di stupefacenti; la contestazione dei singoli reati (capi di imputazione) è stata confermata dal Tribunale del riesame sulla base degli indizi raccolti.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per taluni delitti; la Corte ha ribadito che il semplice trascorrere del tempo ('tempo silente') non basta a superare la presunzione senza elementi concreti che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Motivi di ricorso per cassazione: errata applicazione della legge penale (lett. b) e vizio di motivazione (lett. e). La Corte ha ritenuto le censure come tentativi di rinnovata valutazione probatoria non ammissibili in questa sede.

  • Codice penale, artt. 81 (cpv.) e 110

    Riferimento agli artt. che disciplinano la continuazione e la concorso di persone nel reato; utilizzati per inquadrare le partecipazioni ai fatti di rilievo penale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma sui compensi e spese della cassazione: la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese del procedimento.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione, in materia di misure cautelari, non riesamina in fatto la valutazione degli indizi: il sindacato è limitato a verificare se il provvedimento di merito esponga una motivazione 'prima facie' logica e sufficiente.
  • Per i reati associativi (art. 74 DPR 309/90) è necessario valutare il quadro indiziario nel suo complesso: conversazioni, continuità di rapporti, strumenti criptati, sequestri e arresti di riscontro possono costituire elementi convergenti idonei a sostenere la gravità indiziaria.
  • L'identificazione tramite nickname o dispositivi criptati può avere valore indiziario se inserita in un compendio probatorio coerente e corroborata da altri riscontri; contestazioni isolatamente fondate su dubbi tecnici rischiano di essere considerate mere riconsiderazioni critiche.
  • Il mero decorso del tempo ('tempo silente') non è sufficiente, di per sé, a escludere l'attualità delle esigenze cautelari previste dall'art. 275 c.3 c.p.p.: occorrono elementi concreti che dimostrino la cessazione del vincolo associativo o l'attenuazione del pericolo.
  • Chi impugna in Cassazione motivi che consistono nella rivalutazione del materiale indiziario senza evidenziare un vizio specifico di diritto o di contraddittorietà manifesto del provvedimento rischia l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il giudice di merito espone passaggi motivazionali che collegano pluralmente gli elementi (intercettazioni, appostamenti, sequestri, modus operandi), tali passaggi sono difficilmente riesaminabili in sede di legittimità salvo palese mancanza di motivazione.

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