Sentenza del 16/10/2019 n. 26164 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio, il Comune ha depositato una rinuncia al ricorso, comunicata ritualmente alla controparte. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, anche se la contribuente non aveva formalmente accettato la rinuncia, poiché il suo comportamento non si era opposto alla richiesta di compensazione formulata dal Comune.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR della Toscana, che aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2009. L'accertamento contestava l'insufficiente versamento dell'ICI, poiché la contribuente aveva applicato l'agevolazione prevista per l'abitazione principale. Il ricorso comunale era articolato in tre motivi.
Norme richiamate
Articolo 390, comma 3, codice di procedura civile
Disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione e le modalità con cui essa deve essere comunicata alla controparte. Nel caso concreto, la rinuncia ritualmente comunicata ha determinato l'estinzione del giudizio.
Normativa ICI sull'agevolazione per l'abitazione principale
La controversia originaria riguardava l'applicazione dell'agevolazione ICI prevista per l'abitazione principale e la conseguente contestazione, da parte del Comune, di un versamento ritenuto insufficiente. La Corte non ha esaminato nel merito i requisiti dell'agevolazione, poiché il giudizio si è estinto per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata e comunicata secondo le modalità previste dall'articolo 390 c.p.c., comporta normalmente l'estinzione del giudizio senza una decisione sul merito della controversia.
- L'estinzione per rinuncia non equivale necessariamente a una pronuncia definitiva sulla correttezza dell'accertamento tributario: in questo caso la Corte non ha stabilito se l'agevolazione ICI fosse dovuta.
- Le spese possono essere compensate anche senza un'accettazione espressa della rinuncia, quando il comportamento della controparte dimostra che non si oppone alla compensazione richiesta.
- In una situazione analoga, occorre distinguere tra l'esito processuale, determinato dalla rinuncia, e il merito fiscale della controversia, che può restare privo di una valutazione da parte della Corte di cassazione.
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