Sentenza del 21/02/2019 n. 1081 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
CURATELA FALLIMENTARE- AVVISO DI ACCERTAMENTO- OMESSA IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLA CURATELA-FALLITO LEGITTIMATO ALL'IMPUGNAZIONE- DECORRENZA TERMINE IMPUGNAZIONE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimazione del fallito a impugnare personalmente un avviso di accertamento quando il curatore non abbia esercitato il diritto di tutela giurisdizionale contro l’atto impositivo. La questione comprende anche la decorrenza del termine per impugnare: in mancanza di una notifica dell’avviso direttamente al fallito, il termine decorre dal momento in cui egli abbia effettivamente ricevuto o acquisito copia dell’atto.
La decisione
La sentenza riconosce eccezionalmente al fallito la legittimazione a impugnare l’avviso di accertamento in caso di inerzia degli organi fallimentari, in particolare del curatore. Tale soluzione è ritenuta necessaria per garantire il diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost. Inoltre, il termine per l’impugnazione non decorre dalla notifica effettuata alla curatela, se il fallito non ne ha avuto conoscenza, ma dalla data in cui egli ha ottenuto copia dell’avviso. L’esito è quindi favorevole al ricorrente sotto il profilo della legittimazione e della decorrenza del termine.
Norme richiamate
Art. 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Il fallito conserva la capacità processuale relativamente ai rapporti di natura patrimoniale compresi nel fallimento, quando vi sia inerzia del curatore.
La norma viene interpretata nel senso che, pur essendo normalmente il curatore titolare della legittimazione processuale nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento, il fallito può intervenire o agire personalmente quando gli organi fallimentari rimangano inattivi e ciò sia necessario per evitare la perdita della tutela giurisdizionale.
Art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
Norma richiamata in materia di impugnazione degli atti impositivi e decorrenza del termine per ricorrere.
La disposizione è letta nel senso che il termine per impugnare presuppone la conoscenza legale o effettiva dell’atto da parte del soggetto legittimato. Se il fallito non ha ricevuto la notifica dell’avviso, il termine decorre da quando egli ne abbia avuto copia o conoscenza concreta.
Art. 24 della Costituzione
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Il diritto di difesa impedisce che l’inerzia del curatore determini la definitiva perdita della possibilità del fallito di contestare un atto impositivo che incide sulla sua posizione giuridica.
Massime di principio
- In caso di fallimento, la regola generale è che la legittimazione processuale per le controversie patrimoniali spetti al curatore; tuttavia, l’inerzia assoluta della curatela può consentire eccezionalmente al fallito di agire personalmente.
- La legittimazione del fallito non deriva dalla semplice volontà di sostituirsi al curatore, ma dalla necessità di evitare che l’inerzia degli organi fallimentari comprometta il diritto di difesa.
- Il termine per impugnare un atto tributario decorre, di regola, dalla notifica validamente effettuata al soggetto legittimato. Se il fallito non è stato destinatario della notifica, la decorrenza può essere individuata nella data di effettiva conoscenza o di acquisizione di copia dell’atto.
- Chi intende impugnare deve comunque dimostrare, per quanto possibile, sia l’inerzia del curatore sia la data in cui ha avuto conoscenza concreta dell’avviso, così da giustificare la propria legittimazione e la tempestività del ricorso.
- La soluzione tutela il contribuente fallito, ma va applicata in modo eccezionale e caso per caso, verificando il contenuto dell’atto, la sua incidenza sulla massa e l’effettiva mancata iniziativa della curatela.
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