Cassazione Penale, Ordinanza n. 03420/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., deducendo violazione di legge sia in relazione all'affermazione di penale responsabilità sia in relazione al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla pena principale, al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alle pene accessorie. La Corte rileva tuttavia che il ricorso è stato proposto fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché le doglianze dedotte non rientravano nei limitati motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
È richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, oggetto del ricorso.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: solo espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- Le doglianze sulla determinazione della pena, sul giudizio di bilanciamento delle circostanze o sulle pene accessorie non sono proponibili in cassazione contro il patteggiamento, se non quando si traducano in una dedotta illegalità della pena nei limiti consentiti dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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