Cassazione Penale, Sentenza n. 02327/2026 del 21/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) l'erronea qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che il ricevitore della ricevitoria ha rapporto privatistico con il concessionario e che le somme incassate non sono denaro pubblico sin dall'origine ma ricavo d'impresa del concessionario, richiamando analogie con la disciplina dell'albergatore e della tassa di soggiorno; 2) vizi di motivazione e carenze probatorie, tra cui l'omessa verifica della paternita della falsificazione del bollettino postale, la mancata identificazione dell'interlocutore della telefonata che avrebbe inoltrato il bollettino, la brevità e la notturna ricorrenza delle condotte e il mancato rinvenimento delle somme sottratte; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, posto che l'imputato sarebbe incensurato, privo di condotte elusorie o ostruzionistiche, e non sarebbe corretto subordinare il riconoscimento delle attenuanti al risarcimento o all'offerta del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi reiterativi di quelli d'appello e manifestamente infondati, in particolare richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite (Rubbo) secondo cui i gestori ed esercenti di giochi in concessione partecipano alla funzione pubblica di riscossione e il denaro incassato appartiene all'Erario sin dal momento della riscossione. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione delle prove di merito da parte dei giudici d'appello e l'esclusione delle attenuanti generiche per mancata indicazione di elementi positivi. E' stata respinta anche l'istanza difensiva di rinvio per carenza dei presupposti di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 420-ter cod. proc. pen.
Disciplina le condizioni per l'impedimento del difensore e i requisiti per ottenere il rinvio; la Corte ha ritenuto non soddisfatti i requisiti indicati dal difensore (in particolare mancata indicazione dell'impossibilita di avvalersi di un sostituto).
Art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilita del ricorso in Cassazione, tra cui il pagamento delle spese e l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione fissando la somma in euro 3.000.
Art. 102 cod. proc. pen.
Regola l'avvalersi di un sostituto da parte del difensore; la Corte ha ritenuto che il difensore non abbia giustificato l'impossibilita di adoperare un sostituto.
Sez. U. n. 6087 del 24/09/2020 (Rubbo)
Principio di diritto secondo cui i gestori ed esercenti di giochi e scommesse in concessione partecipano alla funzione pubblica di riscossione, e i proventi incassati appartengono all'Erario sin dal momento della riscossione; quadro ermeneutico applicato dalla Corte per ritenere integrare il peculato l'appropriazione delle somme non versate.
D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
art. 4, comma 1-ter (richiamato in relazione alle modifiche introdotte dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 conv. legge n. 77/2020)
Richiamato per spiegare che la disciplina della tassa di soggiorno e il regime dell'albergatore sono specifici e non assimilabili alla figura del ricevitore di giochi; la legge ha attribuito all'albergatore la qualifica di responsabile d'imposta con sanzione amministrativo-tributaria, diversa dalla posizione di agente contabile.
Art. 5-quinquies legge 17 dicembre 2021, n. 215
Ulteriore riferimento normativo rispetto alla disciplina tributaria citata nel confronto con l'albergatore; conferma la specificita della disciplina fiscale dell'albergatore.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in ordine al criterio di imputabilita dell'inammissibilita del ricorso al proponente ai fini della condanna alla cassa delle ammende.
Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 (Villani)
Citata per il principio secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede l'esistenza di specifici elementi positivi suscettibili di apprezzamento motivato da parte del giudice.
Massime di principio
- Per i giochi e scommesse in concessione l'incasso effettuato da gestori ed esercenti va valutato alla stregua di denaro appartenente allErario sin dal momento della riscossione: appropriazioni possono integrare il reato di peculato sulla scorta della giurisprudenza di legittimita, in particolare Sez. U. Rubbo.
- Il confronto con la figura dellalbergatore e della tassa di soggiorno non e automaticamente valido: la legge ha disciplinato specificamente la qualifica e le conseguenze per lalbergatore, mentre per i ricevitori di giochi opera la partecipazione alla funzione pubblica di riscossione.
- In Cassazione non e consentita una valutazione globale e nuova del materiale probatorio: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili o destinati al rigetto.
- Listanza di rinvio per impedimento del difensore richiede il rispetto rigoroso dei presupposti di legge (art. 420-ter c.p.p.), compresa la dimostrazione dellimpossibilita di avvalersi di un sostituto; la mancata indicazione di tali elementi comporta il rigetto.
- Per ottenere le attenuanti generiche occorrono elementi specifici e positivi che il giudice possa apprezzare; la mera assenza di profili negativi non basta.
- Linammissibilita del ricorso in Cassazione comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 c.p.p., con possibile aggravio economico per ricorsi manifestamente infondati.
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