Sentenza del 27/09/2017 n. 22491 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Wild Bear s.r.l. ha impugnato l'avviso di pagamento relativo alla TARSU/TARI per l'anno 2010, sostenendo di non essere il soggetto passivo perché, dal 2002, aveva concesso in affitto a terzi tutti i propri rami d'azienda e non deteneva né gestiva direttamente i locali del centro commerciale. Ha inoltre contestato l'applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 507 del 1993, la qualificazione della società come gestore dei servizi comuni, l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello, la mancata specificazione delle superfici tassate e la ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che tra Comune e concessionario della riscossione non sussiste litisconsorzio necessario: il concessionario destinatario dell'impugnazione deve eventualmente chiamare in giudizio l'ente titolare del credito. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, rilevando che la CTR aveva motivato in modo apodittico e insufficiente l'attribuzione a Wild Bear della qualità di gestore dei servizi comuni. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi definita definitivamente la debenza del tributo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
Inammissibilità dell'atto di appello
La mancata integrazione del contraddittorio con l'ente titolare del credito non rende automaticamente inammissibile l'appello, perché non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 3
La qualità di soggetto passivo della tassa deve essere collegata alla concreta detenzione o gestione delle superfici e, per le parti comuni di un centro commerciale, alla effettiva posizione di gestore dei servizi comuni. Tale qualità non può essere desunta in modo automatico da clausole contrattuali o dalla previsione di un canone parametrato al fatturato.
Art. 2697 cod. civ.
Quando il contribuente contesta l'esistenza del presupposto impositivo, spetta all'ente impositore o al concessionario dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, inclusa la concreta detenzione, gestione o disponibilità delle superfici imponibili.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'atto impositivo deve essere adeguatamente motivato e deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa, comprese le superfici tassate e l'eventuale riferibilità a parti comuni.
Art. 2909 cod. civ.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione agli effetti del giudicato, ma la Cassazione ha deciso la controversia sulla base dei vizi di motivazione e dell'errata individuazione del presupposto impositivo.
Massime di principio
- Nel contenzioso contro un avviso emesso dal concessionario della riscossione, il Comune titolare del credito non è necessariamente parte indispensabile del processo; il concessionario deve però chiamarlo in causa se intende evitare di rispondere dell'esito della lite.
- La mera proprietà degli immobili o la stipula di contratti di affitto di ramo d'azienda non dimostrano automaticamente che il proprietario sia il soggetto passivo della tassa rifiuti: occorre accertare chi detenesse o gestisse concretamente le superfici nel periodo d'imposta.
- Per tassare le parti comuni di un centro commerciale nei confronti del proprietario o locatore, l'amministrazione deve provare che tale soggetto fosse effettivamente il gestore dei servizi comuni, non potendo basarsi su deduzioni generiche o su singole clausole contrattuali ambigue.
- L'avviso di pagamento deve individuare con sufficiente precisione le superfici imponibili e chiarire se si tratta di locali esclusivi, parti comuni o superfici gestite da terzi; in caso contrario, la motivazione può risultare insufficiente.
- In caso di contestazione del presupposto impositivo, l'onere della prova grava sull'ente impositore o sul concessionario, che devono dimostrare i fatti costitutivi della pretesa e non limitarsi a richiedere al contribuente una prova negativa.
- La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul tributo: comporta un nuovo esame da parte del giudice di merito, il quale dovrà valutare nuovamente documenti, contratti, superfici e concreta gestione dei servizi.
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