Sentenza n. 12938/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, quanto al ricorso principale: a) dell’atto, di protocollo e di data sconosciuti, emanato presumibilmente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, presso il Ministero delle Infrastrutture, con sede in Roma, mediante il quale si assume siano stati disposti gli accertamenti sulla attività della ricorrente, nei termini di cui in ricorso; b) per quanto possa occorrere, dell’atto di richiesta di collaborazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi di Roma, Gruppo Anticontraffazione sicurezza Prodotti, conosciuto solo per relationem dall’atto sub doc. 1; c) per quanto possa occorrere, dell’Ordine di accesso allegato al Processo verbale dell’1.10.2020; d) del Processo verbale di operazioni compiute dalla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Economico - Finanziaria di-OMISSIS-in data 01.10.2020 di protocollo sconosciuto; e) del Processo verbale di operazioni compiute dalla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Economico - Finanziaria di-OMISSIS-in data 07.10.2020 di protocollo sconosciuto; f) del Processo verbale di operazioni compiute dalla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Economico - Finanziaria di-OMISSIS-in data 13.10.2020 di protocollo sconosciuto; g) del Processo verbale di operazioni compiute dalla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Economico - Finanziaria di-OMISSIS-in data 14.10.2020 di protocollo sconosciuto; h) del Processo verbale di operazioni compiute dalla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Economico - Finanziaria di-OMISSIS-in data 03.11.2020 di protocollo sconosciuto; i) per quanto possa occorrere, delle note prot. -OMISSIS-del CSLP del 23.11.2020; l) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, se emanati medio tempore, gli atti finali del procedimento. nonché per quanto possa occorrere, per l’annullamento o la declaratoria di nullità dell’atto di protocollo e data sconosciuti che ha dato avvio alle operazioni qui impugnate; • quanto ai I motivi aggiunti: a) della nota prot. n.-OMISSIS- del 3.07.2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha avviato gli accertamenti della Guardia di Finanza, conosciuta a seguito dell’ostensione di parte resistente avvenuta il 14.01.2021 e già impugnata senza estremi con il ricorso introduttivo alla lettera a); b) della relazione redatta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed allegata alla nota prot. n.-OMISSIS- del 3.07.2020, conosciuta solo a seguito dell’ostensione cui è stata condannata l’amministrazione resistente con l’Ordinanza n. -OMISSIS-del 16.02.2021 a mezzo della quale questo TAR ha accolto l’istanza ex comma II dell’art. 116 CPA; c) della relazione redatta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici contenuta all’interno della nota prot.-OMISSIS-del 31.12.2020 indirizzata all’Avvocatura Generale dello Stato; d) della Comunicazione della notizia di reato di cui agli artt. 517 CP e 19 del D. Lgs 16 giugno 2017, n. 106, conosciuta solo per relationem dalla nota prot.n. -OMISSIS- del 29.01.2021 redatta dalla Guardia di Finanza, Nucleo polizia Economico-Finanziaria-OMISSIS-e depositata dall’Amministrazione resistente il 02.02.2021; e) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, della nota prot. n.-OMISSIS- del 02.12.2016 a firma del CSLP la cui portata lesiva è emersa solo nel procedimento de quo; f) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, della nota prot. n.-OMISSIS- del 27.07.2017 a firma del CSLP la cui portata lesiva è emersa solo nel procedimento de quo; g) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, della nota prot. n.-OMISSIS- del 13.03.2017, conosciuta a seguito dell’ostensione di parte resistente avvenuta il 14.01.2021; h) e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. e per la declaratoria di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dal consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso ed infine per il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 2 bis della l. 7.08.1990, n. 241. • quanto ai II e III motivi aggiunti: m) per quanto occorrer possa e nei limiti di cui al ricorso in epigrafe, della nota della Guardia di Finanza di-OMISSIS-depositata il 12.03.2021 presso la Procura della Repubblica di-OMISSIS-e dell’allegata comunicazione della notizia di reato di cui all’art. 517 c.p. ed art. 19 D. Lgs. 106/2017 del20.11.2020 - rif. n. 3-OMISSIS-, recentemente conosciute a seguito della loro acquisizione da parte del difensore in sede penale all’udienza d’incidente probatorio e comunque - quanto alla comunicazione di notizia di reato - impugnata mediante i primi motivi aggiunti notificati in data15.03.2021, lettera d), poiché conosciuta per relationem essendo richiamata dalla nota n. -OMISSIS- del 29.01.2021; n) per quanto occorrer possa e nei limiti di cui al ricorso in epigrafe, della relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale indirizzata all’Avvocatura Generale dello Stato, datata “xx.4.2021” E conosciuta a seguito del deposito da parte dell’Avvocatura occorso in data20.09.2021 nonché degli allegati in essa richiamati ed alla stessa acclusi ed in particolare: della nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici indirizzata alla Guardia di Finanza di Roma (Registro Ufficiale -OMISSIS-03.07.2017), della nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici indirizzata alla Guardia di Finanza di Roma (Registro Ufficiale -OMISSIS-01.08.2017) e della nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici(Registro Ufficiale -OMISSIS-20.04.2017); o) per quanto occorrer possa e nei limiti di cui al ricorso in epigrafe, della relazione della Guardia di Finanza di-OMISSIS-(Prot. -OMISSIS- del18.05.2021) indirizzata all’Avvocatura Generale dello Stato ed anch’essa conosciuta a seguito del deposito documentale da parte dell’Avvocatura occorso in data 20.09.2021; p) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. • quanto ai IV motivi aggiunti di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti; • quanto ai V motivi aggiunti: a) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, del Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Economico-Finanziaria-OMISSIS-, in data 13.09.2022; b) di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti, per le nuove ragioni di seguito prospettate; • quanto ai VI motivi aggiunti: q) della nota di segnalazione trasmessa dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Sevizio Tecnico Centrale al-OMISSIS- - registro ufficiale -OMISSIS-13-03-2024, conosciuta dalla -OMISSIS-, solo informalmente e non a seguito di notifica o comunicazione da parte delle Amministrazioni competenti, il 03.06.2024; r) del provvedimento prot. registro ufficiale u.-OMISSIS- del 01.08.2024 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnici Centrale notificato alla -OMISSIS- in pari data; s) nei limiti di cui al ricorso e per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli qui gravati, ivi incluse ulteriori segnalazioni, reclami od esposti presentati avverso i prodotti della -OMISSIS- e di cui al momento non si ha contezza alcuna, nonché dell’atto - conosciuto per relationem - con cui -OMISSIS- avrebbe disposto la rimozione dal proprio sito dell’ETA n.-OMISSIS- posseduta da -OMISSIS- e rispetto ai quali si formula ogni più ampia riserva di proporre motivi aggiunti nei termini e nei modi di legge; t) nei limiti di cui al ricorso e per quanto occorrer possa, di tutti gli atti ed i provvedimenti già impugnati da -OMISSIS- con atto introduttivo e con successivi ricorsi per motivi aggiunti per le nuove ragioni di diritto di seguito prospettate, nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo gravante sulle amministrazioni resistenti di adottare il provvedimento conclusivo espresso del procedimento amministrativo censurato mediante gli atti introduttivi di cui al giudizio in epigrafe, che ha avuto avvio dalla segnalazione presentata dalla controinteressata nel luglio 2020 e che non è ancora stato concluso dall’amministrazione procedente, nonché per l’accertamento dell’esistenza di un interesse legittimo, diretto, concreto ed attuale in capo alla ricorrente a conoscere tutti gli atti del procedimento de quo ex art. 116 c.p.a., in quanto costituenti elementi incidenti e dirimenti per la difesa della ricorrente nel presente processo e, per gli effetti, per la condanna del consiglio superiore dei lavori pubblici all’ostensione di tutti i provvedimenti e gli atti di interesse. • quanto ai VI motivi aggiunti: u) per quanto occorrer possa e nei limiti di cui al ricorso, delle note e delle determinazioni adottate da -OMISSIS- in ordine alla segnalazione -OMISSIS-trasmessa dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Sevizio Tecnico Centrale a detto Organismo aventi ad oggetto le asserite criticità dell’ETA n.-OMISSIS- di -OMISSIS- e conosciute dalla ricorrente solo in data 04.11.2024, a seguito della costituzione in giudizio da -OMISSIS- nell’appello cautelare promosso innanzi al Consiglio di Stato, R.G. n. -OMISSIS-; v) per quanto occorrer possa e nei limiti di cui al ricorso, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli gravati, anche quelli tuttora non ostesi alla ricorrente e per i quali si formula riserva di successiva impugnazione, ivi inclusa l’ulteriore documentazione depositata da -OMISSIS- in detto appello cautelare [docc. 103-110] e dalla cui disamina emergono profili di conferma dell’illegittimità che vizia gli atti ed i provvedimenti già impugnati da -OMISSIS- con atto introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti, con peculiare riferimento al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 07.08. u.s.- che qui si intendono tutti integralmente richiamati e trascritti. quanto agli ultimi motivi aggiunti: per quanto occorrer possa e nei limiti di cui ai ricorsi promossi, del reclamo presentato il 30.01.2024 dalla controinteressata -OMISSIS- al CSLP ed al STC (e da tali Amministrazioni fatto proprio) avverso la rete paramassi prodotta da -OMISSIS-[doc. 114] e dalla stessa conosciuto solo il 22.10.2025 dopo la trasmissione da parte del Commissario ad acta nominato dall’Ecc.mo TAR adito degli atti di cui all’Ordinanza n. -OMISSIS-; tale atto, da intendersi quale atto presupposto e connesso al provvedimento. n.-OMISSIS- del 01.08.2024 del CSLP - STC [cfr. doc. 66 gravato] nonché all’atto registro ufficiale -OMISSIS- del 13.03.2024 delle medesime Amministrazioni [cfr. doc. 65 gravato], era già stato impugnato per relationem, in quanto la sua esistenza emergeva dalla disamina degli stessi, con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 07.08.2024, alla lett. s).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti, verbali, relazioni, segnalazioni e provvedimenti adottati nell’esercizio della vigilanza sui prodotti da costruzione, inclusa la nota del 1° agosto 2024 che contestava la non conformità della documentazione CE e vietava temporaneamente la marcatura e l’impiego strutturale dei prodotti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni vigilanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con il ricorso introduttivo e numerosi motivi aggiunti, gli atti con cui il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, aveva svolto accertamenti e segnalato possibili irregolarità nella certificazione, marcatura CE e commercializzazione di reti paramassi, gabbioni e materassi metallici. La ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, vizi procedurali, difetto di istruttoria e lesione delle garanzie partecipative, sostenendo che i prodotti fossero regolarmente certificati e che l’amministrazione avesse indebitamente interferito nei rapporti con gli organismi europei di valutazione tecnica. Ha inoltre contestato l’utilizzazione degli accertamenti amministrativi e investigativi, contrapponendovi anche risultanze provenienti da un procedimento penale poi archiviato. In via incidentale ha chiesto l’accesso alla documentazione; ha altresì proposto domanda contro il silenzio dell’amministrazione e domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, poiché la documentazione era stata ostesa in corso di giudizio. La domanda annullatoria è stata ritenuta inammissibile nella parte rivolta contro verbali, atti degli organi investigativi e atti di natura privata, non qualificabili come espressione di potere amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati comunque respinti perché infondati. Il giudice ha riconosciuto la competenza del Servizio Tecnico Centrale a esercitare la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione e ad avvalersi della Guardia di Finanza. Le verifiche erano giustificate dalle incongruenze tra i prodotti commercializzati, le EAD applicabili, gli ETA e i certificati di marcatura CE, nonché dalla mancata o non corretta notifica dell’organismo certificatore per le specifiche attività. La pubblicazione dell’ETA nel database europeo è stata ritenuta elemento oggettivo attestante la validità della valutazione tecnica; la rimozione dell’ETA dal database, per elementi contraddittori, rendeva non conforme la documentazione e legittimava l’invito a rimuovere le irregolarità, il divieto temporaneo di apporre la marcatura CE e l’avvertimento circa l’impossibilità di impiego strutturale in Italia. L’amministrazione non era vincolata dalle risultanze della consulenza tecnica svolta nel procedimento penale e poteva discostarsene motivatamente, in quanto titolare delle specifiche competenze tecniche di vigilanza. Non è stata ravvisata lesione della partecipazione procedimentale: nella fase iniziale non era ancora possibile stabilire se gli accertamenti avessero natura amministrativa o penale, e comunque la società aveva successivamente partecipato al procedimento e contestato gli atti. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile la sanatoria dei vizi formali prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Le valutazioni amministrative sono state qualificate come tecnico-discrezionali e non affette da manifesta illogicità, palese irragionevolezza, grave travisamento o deficit istruttorio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 17, commi 4 e 5, d.lgs. 106/2017
Attribuisce al Servizio Tecnico Centrale il potere di vigilanza sui prodotti da costruzione e consente di avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza.
art. 59, commi 1 e 2, Regolamento (UE) n. 305/2011
“Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto da costruzione, o ne assicura il richiamo o il ritiro dal mercato”.
L’indisponibilità o incompletezza della certificazione e dell’ETA costituisce non conformità; l’amministrazione può chiedere all’operatore economico di rimuoverla e, se permane, limitare o vietare la commercializzazione.
art. 26 Regolamento (UE) n. 305/2011
La presenza di elementi contraddittori nell’ETA può giustificarne la rimozione dal database europeo e incidere sulla validità della relativa marcatura CE.
art. 31 Regolamento (UE) n. 305/2011
Individua il quadro europeo degli organismi di valutazione tecnica, i cui atti non sono, in quanto tali, atti amministrativi interni impugnabili davanti al giudice amministrativo italiano.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non era esigibile nella fase iniziale, quando non era ancora determinabile se gli accertamenti avessero rilievo amministrativo o penale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’eventuale difetto partecipativo è comunque sanabile quando l’amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso e l’interessato abbia concretamente partecipato alle fasi successive.
art. 2-bis l. 241/1990
La domanda di risarcimento del danno da ritardo è stata proposta dalla ricorrente, ma il dispositivo non accoglie alcuna pretesa risarcitoria.
art. 116 c.p.a.
La domanda incidentale di accesso è divenuta improcedibile per cessazione della materia del contendere, essendo stata acquisita la documentazione richiesta.
Massime di principio
- Il Servizio Tecnico Centrale, quale autorità titolare della vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione, può effettuare verifiche, chiedere la collaborazione della Guardia di Finanza e segnalare agli organi competenti le possibili irregolarità relative a certificazioni, ETA, DoP e marcatura CE.
- La validità della valutazione tecnica europea e della documentazione CE può essere verificata sulla base degli elementi oggettivi risultanti dai database europei ufficiali; dichiarazioni non documentate di autorità o rappresentanti politici non possono sostituire tali risultanze tecniche e formali.
- Quando l’ETA posto a fondamento della marcatura CE sia rimosso dal database europeo per contraddittorietà o incompletezza, la relativa documentazione non può essere ritenuta conforme e l’autorità nazionale di vigilanza può imporre la rimozione delle non conformità e vietare temporaneamente la marcatura o l’impiego strutturale del prodotto.
- Le valutazioni dell’autorità tecnica nell’esercizio della vigilanza sui prodotti da costruzione sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, palese irragionevolezza, grave travisamento dei fatti o deficit istruttorio; in assenza di tali vizi, il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa.
- Verbali e atti degli organi investigativi, nonché atti provenienti da soggetti privati o da organismi europei non qualificabili come pubbliche amministrazioni nazionali, non sono autonomamente impugnabili davanti al giudice amministrativo in quanto non espressione di esercizio di potere amministrativo interno.
- L’eventuale omissione della comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’azione amministrativa quando, nella fase iniziale, non sia ancora definibile la natura amministrativa o penale degli accertamenti e l’interessato abbia comunque partecipato alle successive fasi del procedimento; ricorrendone i presupposti, opera anche l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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