Cassazione Civile, Ordinanza n. 08528/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società era stata assoggettata dal Tribunale di Milano a liquidazione giudiziale su ricorso di una creditrice, in un procedimento introdotto ai sensi dell'art. 40 CCII. La debitrice propose reclamo sostenendo che il debito verso la creditrice istante avrebbe potuto essere soddisfatto tramite finanza esterna e che il patrimonio sociale sarebbe stato sufficiente a pagare i debiti residui. La Corte d'appello rigettò il reclamo. Con il ricorso per cassazione la società debitrice denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. e dell'art. 51 CCII, oltre che dell'art. 2, lett. b), CCII, lamentando che il giudice del reclamo non le avesse consentito di adempiere il debito mediante finanza esterna, così da ottenere il ritiro dell'istanza e la revoca della sentenza di apertura, con pretesa lesione dell'effetto devolutivo pieno del reclamo e omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, la quale si era limitata a verificare che nel reclamo non venivano messi in discussione i presupposti dell'apertura della liquidazione giudiziale, e in particolare lo stato di insolvenza, mentre veniva solo prospettata la possibilità di superarlo con apporto di finanza esterna e con l'impiego del patrimonio sociale. La censura sull'effetto devolutivo pieno del reclamo è stata giudicata generica e apodittica, priva di supporto testuale e di precedenti. La Corte ha inoltre osservato che il pagamento integrale dei creditori è causa di chiusura della liquidazione giudiziale, non di revoca della sentenza di apertura, e che l'eventuale desistenza del creditore istante può rilevare prima della pronuncia, ma non può travolgere una sentenza già emessa. È stato ritenuto irrilevante il mancato contraddittorio nei confronti della procedura, in persona del curatore, perché la declaratoria di inammissibilità rendeva inutile un rinvio per la notifica; non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 40 CCII
norma richiamata come base del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale su ricorso del creditore.
art. 51 CCII
la Corte esclude che il reclamo avverso la sentenza di apertura imponga un effetto devolutivo tale da consentire la revoca della sentenza per fatti sopravvenuti come il pagamento del debito o il ritiro dell'istanza.
art. 2, lett. b), CCII
richiamato dalla ricorrente per contestare la nozione di insolvenza, ma la censura non è stata ritenuta idonea a scalfire la motivazione del giudice di merito.
art. 38 CCII
citato per evidenziare che l'iniziativa per l'apertura della liquidazione giudiziale non è riservata al singolo creditore, potendo essere assunta anche dal pubblico ministero.
art. 233, comma 1, lett. b), CCII
il pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo è qualificato come causa di chiusura della liquidazione giudiziale, non come motivo di revoca della sentenza di apertura.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma del rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso per cassazione.
art. 342 c.p.c.
invocato dalla ricorrente, ma la Corte rileva che la censura sul pieno effetto devolutivo è generica e non dimostrata.
art. 345 c.p.c.
invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto pertinente a fondare l'assunto sul riesame pieno della vicenda nel reclamo concorsuale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
norma processuale richiamata dalla ricorrente per il vizio di violazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
norma processuale richiamata dalla ricorrente per vizi motivazionali, ma la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, la parte reclamante deve contestare i presupposti dell'apertura; la mera allegazione di una possibile futura soddisfazione dei creditori tramite finanza esterna non basta a imporre la revoca della sentenza.
- Il pagamento integrale dei creditori o il superamento sopravvenuto della crisi rilevano, secondo la Corte, come eventi che possono incidere sulla chiusura della procedura, non come cause di revoca della sentenza che l'ha aperta.
- La desistenza del creditore istante può assumere rilievo prima della pronuncia di apertura, ma non può neutralizzare una sentenza già emessa, anche perché l'apertura della liquidazione giudiziale tutela l'interesse della massa e non il solo interesse del singolo creditore.
- Le censure di violazione di legge devono essere specifiche e ancorate al testo normativo e alla motivazione impugnata; affermazioni generiche sull'ampiezza del devolutum non sono sufficienti a fondare l'accoglimento del ricorso.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, l'eventuale mancata notifica al curatore della procedura concorsuale può essere considerata irrilevante se il rinvio per integrare il contraddittorio sarebbe privo di utilità concreta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08494/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08498/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08500/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08504/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08511/2026 del 06/04/2026
- ordinanza_civile · 6 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08512/2026 del 06/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →