Cassazione Penale, Ordinanza n. 38366/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo e secondo grado per evasione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: il mancato riconoscimento della particolare tenuità/lievità del fatto. Secondo la difesa, l'interessato era stato rinvenuto nei pressi del portone dell'immobile in cui era sottoposto agli arresti domiciliari, vi si era trattenuto solo per pochi minuti per acquistare delle cartine, non aveva alcuna intenzione di sottrarsi al controllo degli organi preposti, era consapevole di essere controllato a distanza e la violazione sarebbe stata del tutto episodica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo riproponesse censure già esaminate e confutate in modo completo e логico dalla Corte d'appello, la quale aveva evidenziato che l'imputato era stato visto sulla strada con altre persone poi fuggite all'arrivo dei militari, che non era accertabile la reale ragione né la durata dell'allontanamento dagli arresti domiciliari e che la condotta mostrava scarso rispetto delle prescrizioni. Di conseguenza, non era possibile qualificare il fatto come di particolare tenuità, a prescindere dai precedenti dell'imputato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La pronuncia riguarda il reato di evasione dagli arresti domiciliari, ritenendo non decisivo il carattere episodico allegato dalla difesa quando la condotta evidenzi uno scarso rispetto delle prescrizioni e non sia chiarita la reale ragione dell'allontanamento.
art. 131-bis c.p.
Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è confermato perché la condotta non è ritenuta scarsamente offensiva, alla luce delle modalità concrete del fatto e del disvalore manifestato dall'allontanamento.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate in modo coerente e completo dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con la ratio decidendi.
- In tema di evasione dagli arresti domiciliari, la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se le modalità concrete della condotta non consentono di qualificare l'allontanamento come scarsamente offensivo, specie quando restino indeterminate la ragione effettiva e la durata dell'assenza.
- La valutazione di particolare tenuità richiede un apprezzamento complessivo della concretezza del fatto; non basta allegare che la violazione sia stata breve o episodica, se dagli atti emerge uno scarso rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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