Cassazione Civile, Sentenza n. 34925/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fastworker contestava il mancato pagamento di provvigioni e di un piano incentivi maturati nell'ambito di un contratto di agenzia di lunga durata; denunciava che Fastweb non aveva fornito correttamente informazioni e documenti necessari per la verifica delle spettanze (estratti-conti, libri contabili) nonostante l'elevato numero di contratti/proposte prodotti dall'agente, e chiedeva l'ammissione di mezzi istruttori (es. CTU, esibizione, giuramento decisorio). I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo insufficiente la prova prodotta dall'agente (tabelle Excel con molteplici proposte), ritenendo irrilevante la documentazione e privilegiando le rendicontazioni periodiche inviate da Fastweb, oltre a non ammettere la CTU ritenendola esplorativa. Fastworker denunciava altresì errori di diritto in relazione a prescrizione, obbligo di contestazione delle rendicontazioni e violazione degli obblighi informativi del preponente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso (motivi primo, secondo, quarto e quinto), rilevando che la Corte d'appello e il Tribunale hanno erroneamente rifiutato di esaminare la documentazione prodotta dall'agente e hanno negato indebitamente l'ammissione di una consulenza tecnico-contabile che avrebbe avuto funzione istruttoria non esplorativa. La Suprema Corte ha affermato che, nel contratto d'agenzia, il preponente ha l'obbligo di fornire le informazioni e gli estratti contabili utili all'agente e che il giudice deve motivare adeguatamente il rigetto di istanze istruttorie; il mancato espletamento della CTU richieste può costituire vizio assoluto di motivazione quando i documenti utili siano in esclusiva disponibilità del preponente. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa al giudice di merito per nuovo esame secondo i principi esposti (ossia valutazione della documentazione prodotta, eventuale ordine di esibizione, e/o nomina di CTU per accertamento tecnico-contabile).
Norme richiamate
art. 1749 c.c.
Attribuisce all'agente il diritto di ottenere dal preponente le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate; la Corte interpreta la norma come obbligo del preponente a mettere a disposizione documenti utili e come base per l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. quando l'agente ne dimostri l'interesse e la specificità.
art. 1748 c.c.
Riconosce il diritto dell'agente a esigere informazioni e accesso ai dati; la Corte ne ricava che l'omessa trasmissione di estratti conto può giustificare difficoltà probatorie dell'agente e imporre al giudice di adottare misure istruttorie (esibizione, CTU).
art. 2948, n. 4, c.c.
Norma sulla prescrizione quinquennale; applicata dai giudici di merito per parte del credito (decorrenza dal termine di pagamento delle provvigioni). La Cassazione ha ritenuto la questione della prescrizione assorbita dalle censure relative alla carenza istruttoria e alla mancata valutazione documentale.
art. 210 c.p.c.
Consente al giudice di ordinare l'esibizione di scritture contabili; la Corte afferma che, in presenza di documenti in esclusiva disponibilità del preponente e di allegazioni specifiche dell'agente, il giudice deve valutare l'ordine di esibizione e non può liquidare il giudizio senza esaminare tali documenti.
art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova; la Corte sottolinea che, pur gravando sull'attore l'onere di allegazione e prova, quando le prove sono nella disponibilità esclusiva del resistente il giudice deve ricorrere agli strumenti istruttori adeguati (esibizione, CTU) per evitare che l'agente sia impedito a provare ciò che ha allegato.
artt. 1341, 1342 e 1362 c.c.
Riferiti all'accettazione di clausole predisposte e all'interpretazione del contratto; la ricorrente contestava la vessatorietà/effetto decadenziale della clausola contrattuale (art.14). La Corte non ha ritenuto decisiva tale censura rispetto all'obbligo, comunque, del preponente di fornire informazioni e della necessità di un'adeguata valutazione istruttoria.
artt. 1453 e 1455 c.c.
Norme sulla risoluzione per inadempimento e sugli effetti; la ricorrente sosteneva che l'inadempimento informativo del preponente poteva costituire inadempimento rilevante ai fini della risoluzione e del risarcimento; la Corte ha rilevato che senza le opportune indagini istruttorie non era possibile valutare la gravità dell'inadempimento.
art. 1218 c.c.
Disciplina l'adempimento delle obbligazioni; richiamata nella prospettazione relativa all'adempimento/omissione del preponente e alla conseguente rilevanza per la domanda dell'agente.
d.lgs. 15.2.1999 n. 65 (attuazione direttiva 86/653), art. 3
Modifica la disciplina codicistica sull'agenzia; la Corte la richiama per sottolineare l'obbligo di informazione del preponente e il diritto dell'agente ad ottenere estratti e informazioni periodiche.
d.lgs. 303/1991
Richiamato nella giurisprudenza citata in tema di informazioni e accesso ai dati contabili da parte dell'agente; la Corte ne trae argomenti in favore dell'obbligo di collaborazione informativa del preponente.
Massime di principio
- Nel giudizio su crediti da contratto di agenzia il giudice deve valutare concretamente la documentazione prodotta dall'agente e, se i documenti necessari sono in esclusiva disponibilità del preponente, deve considerare l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.
- L'agente ha diritto, ai sensi degli artt.1748 e 1749 c.c., di ottenere informazioni e estratti contabili per la verifica delle provvigioni; il mancato adempimento del preponente può giustificare l'ammissione di mezzi istruttori (CTU, esibizione).
- La decisione del giudice di ammettere o respingere una consulenza tecnica è discrezionale, ma il rifiuto deve essere adeguatamente motivato: quando la CTU serve a valutare fatti tecnici già documentati, il suo diniego può costituire vizio assoluto della motivazione.
- L'onere della prova grava sull'attore, ma se l'oggetto della prova è costituito da scritture o dati in possesso esclusivo del resistente, il giudice deve attivare gli strumenti istruttori idonei a evitare che la prova sia impedita.
- L'accettazione reiterata di rendicontazioni periodiche da parte dell'agente può costituire presunzione di conformità, ma non esclude automaticamente la possibilità di accertare ulteriori crediti (premi/incentivi) qualora l'agente dimostri elementi concreti e richieda l'accesso ai libri contabili.
- La prescrizione decorre di regola dal momento in cui il credito è esigibile, ma la decorrenza può essere influenzata dalla condotta del preponente (es. ritenuta o mancata comunicazione di dati essenziali); in ogni caso la valutazione richiede un accertamento istruttorio adeguato.
- Quando la controversia richiede cognizioni tecnico-contabili per la quantificazione (es. grande mole di contratti/proposte), il giudice dovrebbe valutare seriamente la nomina di un CTU per accertare i fatti già dedotti dalle parti.
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