Cassazione Penale, Sentenza n. 21922/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: (1) violazione di legge per aver affermato la responsabilità di concorso nei reati in materia di armi (art. 4 e 7 L. 895/1967 e art. 23 L. 110/1975), nonostante un quadro indiziario contraddittorio e l'assenza di prova dell'effettivo porto o impiego personale dell'arma da parte sua; (2) violazione di legge in relazione alla contravvenzione descritta al capo B) (art. 703 c.p.), contestando che la relativa affermazione di responsabilità si fondasse su argomentazioni generiche e non confrontate con le dichiarazioni delle persone informate sui fatti; (3) violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416‑bis.1 c.p.), sostenendo che le modalità della condotta non dimostravano né l'appartenenza ad un'organizzazione mafiosa né una reale evocazione della forza intimidatrice tipica del metodo mafioso, e che elementi posteriori al fatto non potevano essere valorizzati per tale riconoscimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: ha confermato la ricostruzione di merito che ha ritenuto provata la partecipazione di Passarelli alla spedizione punitiva (a supporto, dichiarazioni delle persone offese e immagini di videosorveglianza) e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il concorso nel porto o nella detenzione di arma è configurabile quando i partecipanti abbiano programmato un reato prevedendo l'uso dell'arma e si siano poi portati sul luogo per la sua esecuzione, anche se uno solo ne ha la disponibilità materiale. Sui motivi relativi all'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416‑bis.1 c.p.) il ricorso è stato invece accolto: la Suprema Corte ha ritenuto che le sole modalità esecutive della spedizione punitiva, la presunta "capacità militare" del gruppo e fatti successivi (incendio al cancello, intenzione delle vittime di allontanarsi) non costituiscano, da soli, prova sufficiente di un nesso funzionale ed eziologico con la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante e ha disposto il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio su tale punto.
Norme richiamate
art. 416‑bis.1 c.p.
("(...) restando il fatto aggravato dall’aver posto in essere la condotta avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416‑bis.1. del codice penale ossia della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne scaturisce, in ragione della peculiare modalità della condotta che esprime tecniche collaudate tipiche di un controllo del territorio, riconducibile ad una minaccia indicativa della riferibilità della richiesta ad una sfera plurisoggettiva riconducibile a compagine associativa portatrice di una propria capacità di sopraffazione che connota il metodo mafioso, ingenerando timore per l’appartenenza – nota e percepita dai destinatari – degli indagati ad un gruppo criminale ndranghetistico avente la caratteristiche indicate all’art. 416‑bis del codice penale, e il conseguente stato di prostrazione tale da guardare la libertà di autodeterminazione dei destinatari")
L'aggravante richiede che le modalità esecutive siano eziologicamente e funzionalmente collegate alla forza intimidatrice tipica del metodo mafioso; non è sufficiente la mera violenza o l'ostentazione di comportamenti riconducibili ad organizzazioni mafiose. Devono emergere elementi concreti che colleghino la condotta alla capacità intimidatoria dell'organizzazione e alla sua finalità di agevolare o rendere più sicura la commissione del reato.
art. 23, legge n. 110/1975
Norma relativa al porto o alla detenzione illegale di armi. La Corte ha ritenuto applicabile la responsabilità per concorso anche se l'arma era materialmente detenuta da un altro, quando il soggetto abbia partecipato alla pianificazione e all'esecuzione collettiva del reato che prevedeva l'utilizzo dell'arma.
art. 648 c.p.
Norma in materia di ricettazione (citata nel capo A); nella sentenza di merito era stata presa in considerazione nell'ambito del quadro di imputazione complessivo, ma le censure del ricorrente si sono concentrate soprattutto sui profili relativi al concorso nelle azioni violente e nelle armi.
art. 703 c.p.
Contravvenzione contestata al capo B). La Cassazione ha ritenuto che la valutazione di merito sulla sua integrazione fosse supportata da dichiarazioni delle persone offese e da elementi di riscontro (filmati), e quindi non viziata da violazione di legge.
art. 4 e 7 legge n. 895/1967
Norme richiamate nel primo motivo di ricorso (legate al concorso e alle forme associative o ad alcune fattispecie correlate). La Corte ha rigettato la censura ritenendo valida la ricostruzione del concorso e la sua qualificazione in base agli elementi probatori.
art. 62, n. 6 c.p.
Circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito e utilizzata per la rideterminazione della pena; la Cassazione non ha contestato la valutazione su questo punto nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Per l'accertamento del concorso nei reati in materia di armi è sufficiente che il soggetto abbia partecipato all'ideazione, pianificazione o esecuzione collettiva del reato che prevedeva l'uso di armi e si sia portato sul luogo del fatto, anche se l'arma è detenuta materialmente da un altro correi.
- Le divergenze o incertezze nelle testimonianze oculari non escludono automaticamente la responsabilità quando esistono elementi di riscontro convergenti (es. filmati, riconoscimenti, contesto fattuale) e la motivazione di merito fornisce una spiegazione plausibile delle differenze.
- L'aggravante del "metodo mafioso" richiede un nesso funzionale ed eziologico fra le modalità esecutive del fatto e la forza intimidatrice tipica dell'organizzazione: non basta la violenza o l'ostentazione pubblica, occorrono elementi che dimostrino che la condotta è idonea a evocare la forza intimidatoria e a rendere più agevole o sicura la commissione del reato.
- Eventi successivi al fatto (es. incendi, decisioni delle vittime di allontanarsi) o la generica capacità militare del gruppo non sono, di per sé, prove sufficienti per il riconoscimento del metodo mafioso; per sostenere l'aggravante è necessario indicare il legame concreto e diretto con la condotta.
- In cassazione è possibile una accoglienza parziale del ricorso: la sentenza può essere annullata limitatamente a profili specifici (es. aggravanti) e rinviata per nuovo giudizio su quel punto, mentre le rimanenti statuizioni possono essere confermate.
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