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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04384/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e annullando l'atto impugnato. Ha inoltre compensato integralmente le spese del merito e condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento di euro 23.098,93 fondata su una pregressa cartella di pagamento per imposte dirette e IVA dell'anno 1999. Ha dedotto innanzitutto la nullità dell'intimazione per omessa o invalida notifica della cartella prodromica, sostenendo che la cartella, asseritamente notificata a mani del portiere, avrebbe richiesto la raccomandata informativa al destinatario; in secondo luogo ha censurato la decisione di merito anche sotto il profilo della prescrizione, richiamando la disciplina del termine di prescrizione per sanzioni e interessi. La CTR aveva invece ritenuto valida la notifica eseguita al portiere e non maturata la prescrizione decennale tra cartella e intimazione. In cassazione la società ha proposto due motivi: violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 139 comma 4 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973 in tema di notifica della cartella; violazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 20 d.lgs. 472/1997 in tema di prescrizione di interessi e sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    "La cartella è notificata ... nelle forme previste dalla legge"

    La cartella può essere notificata nelle forme previste dalla legge; se la notifica avviene tramite messo notificatore e il plico è consegnato al portiere, si applica il rinvio alle norme ordinarie di notifica, comprese le garanzie dell'art. 139, comma 4, c.p.c.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    "la notifica è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salve le modifiche introdotte dalla disposizione"

    Per gli atti tributari notificati al contribuente, la disciplina speciale rinvia alle norme del codice di procedura civile, integrandosi con queste per gli aspetti non espressamente derogati; nel caso di consegna al portiere, è necessaria la raccomandata informativa prevista dall'art. 139, comma 4, c.p.c.

  • art. 139, comma 4, c.p.c.

    "Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata"

    La mancata spedizione della raccomandata informativa quando la copia dell'atto è consegnata al portiere integra un vizio della notificazione e non una mera irregolarità.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni, motivo rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    Richiamato nel secondo motivo per la prescrizione delle sanzioni, ma la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è notificata tramite messo e la consegna avviene a persona diversa dal destinatario, l'adempimento della raccomandata informativa costituisce requisito essenziale della ritualità della notificazione, la cui omissione determina nullità dell'atto nei confronti del destinatario.
  • In materia di notificazione degli atti tributari, la disciplina speciale del d.P.R. 600/1973 va coordinata con le norme del codice di procedura civile richiamate, e il rinvio alle forme di legge include le garanzie dell'art. 139, comma 4, c.p.c. quando la consegna non sia eseguita direttamente al destinatario.
  • La stampigliatura o la mera formula prestampata che richiami l'invio della raccomandata informativa non basta, da sola, a provare l'effettivo adempimento dell'obbligo di notizia al destinatario se mancano gli estremi dell'invio.
  • L'omessa spedizione della raccomandata informativa in caso di consegna al portiere non integra una mera irregolarità, ma un vizio della notificazione idoneo a determinarne la nullità.
  • Se il primo motivo di ricorso conduce all'annullamento dell'atto impugnato, la questione sulla prescrizione delle poste accessorie può restare assorbita e non richiede esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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