L.R. Veneto 22/2022
Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto" e alla legge regionale 25 novembre 2019,...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 22/2022 modifica una precedente misura di sostegno alla liquidità delle imprese colpite da Covid-19, destinando fino a 500.000 euro alle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia, nei limiti del quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato e del termine applicabile. Aggiorna inoltre una norma del collegato 2020, sopprime un riferimento alla crisi Covid-19 e prevede neutralità finanziaria.
Modifiche urgenti a misure regionali per la liquidità delle imprese colpite da Covid-19 e per Venezia, Murano e Chioggia
Modifiche a misure regionali di sostegno alle imprese
La legge regionale del Veneto n. 22 del 2022 interviene su due precedenti discipline regionali: la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, dedicata al supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi Covid-19, e la legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, collegato alla legge di stabilità regionale 2020. Il provvedimento concentra l’intervento aggiuntivo su specifiche imprese di Venezia, Murano e Chioggia, nel quadro degli aiuti di Stato consentiti dall’Unione europea.
Intervento straordinario per le imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia
Viene introdotto nella legge regionale n. 21 del 2020 un nuovo articolo 3-bis, che prevede una misura urgente di sostegno per le imprese del vetro artistico di Murano e per quelle della pesca di Venezia e Chioggia. La finalità è contenere gli effetti negativi degli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, a supporto della liquidità aziendale.
Le risorse già previste dalla legge regionale n. 21 del 2020 sono destinate, fino a un massimo di 500.000 euro, a tali imprese, purché rientrino nei presupposti indicati dalla norma e abbiano beneficiato degli sgravi degli oneri sociali richiamati dalla disciplina statale.
Condizioni di accesso e limiti dell’aiuto
L’accesso al beneficio è riservato alle imprese che:
- operano nel settore del vetro artistico di Murano oppure della pesca di Venezia e Chioggia;
- hanno beneficiato degli sgravi degli oneri sociali previsti dalle norme statali richiamate;
- rispettano i limiti del quadro temporaneo di crisi della Commissione europea del 23 marzo 2022.
La legge precisa che possono comunque accedere agli aiuti regionali anche le imprese che abbiano già restituito l’aiuto statale oppure che non se ne siano avvalse. Il beneficio concedibile a ciascuna impresa non può comunque superare:
- l’importo dell’aiuto non rimborsato, comprensivo di capitale e interessi maturati fino alla data di erogazione;
- i massimali previsti dal punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022.
Gestione della misura e procedura
L’intervento è affidato a Veneto Sviluppo S.p.A., che deve operare nel rispetto:
- del limite temporale previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 21 del 2020;
- del limite temporale stabilito dal punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea richiamata.
Le imprese interessate accedono ai benefici previa pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale di Veneto Sviluppo S.p.A.
Regime degli aiuti di Stato
La disciplina si colloca nel quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione europea il 23 marzo 2022 per fronteggiare l’impatto dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. La legge richiama inoltre l’articolo 53, comma 1-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, che si applica ai benefici previsti dal nuovo articolo 3-bis.
Modifica al collegato alla legge di stabilità regionale 2020
La legge interviene anche sulla legge regionale n. 44 del 2019, articolo 11, comma 2-bis, sopprimendo il riferimento alle imprese “colpite dalla crisi correlata all’epidemia COVID-19, da attuarsi anche attraverso idonee forme di collaborazione con il sistema camerale”. Il contenuto della disposizione risulta così depurato di quel richiamo specifico.
Aspetti finanziari e entrata in vigore
Il provvedimento contiene una clausola di neutralità finanziaria: l’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, avvenuta il 9 settembre 2022.
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