Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 21/2022

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Normativa regionaleL.R. Veneto 21/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 21/2022 modifica la l.r. 50/1993 sul prelievo venatorio: introduce il divieto di sparo, in certe condizioni, dentro o verso vigneti e uliveti con irrigazione a goccia non interrata e la relativa sanzione; esclude alcuni casi (selezione, controllo fauna, fondi non tabellati). Ridetermina al 31 agosto 2022 il termine per le istanze di sottrazione dei fondi dall’attività venatoria.

Modifiche alla disciplina venatoria regionale e proroga termine per la sottrazione dei fondi dall’attività venatoria

Modifiche alla disciplina venatoria regionale

La legge regionale del Veneto n. 21 del 2022 interviene sulla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che disciplina la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio. La novella introduce nuove regole di sicurezza per l’attività venatoria in prossimità di specifiche colture e aggiorna una scadenza amministrativa collegata alla sottrazione di fondi dall’esercizio della caccia.

Divieti di sparo in vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia

Viene introdotto il divieto di sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e uliveti dotati di impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture. È inoltre vietato sparare in direzione di tali terreni quando ci si trovi a meno di 50 metri di distanza.

Il divieto è costruito come misura di tutela delle colture e di prevenzione del rischio connesso all’attività venatoria nei pressi di appezzamenti agricoli con tali caratteristiche.

Esclusioni dal divieto

La legge precisa che il divieto non si applica a:

  • sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione;
  • operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale n. 50/1993.

Inoltre, il divieto non riguarda i terreni che non siano stati previamente delimitati da tabelle apposte a cura dei proprietari secondo il modello e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Regime sanzionatorio

Per la violazione delle disposizioni sul divieto di sparo introdotte dalla legge viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600.

Termine per la sottrazione dei fondi dall’attività venatoria

La legge ridetermina il termine previsto dal regolamento di attuazione della l.r. 2/2022 per la presentazione delle istanze di sottrazione di fondi dall’esercizio dell’attività venatoria. Il termine è fissato al 31 agosto 2022.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale del Veneto. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.