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Ordinanza

Ordinanza n. 4221/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - dell'ordinanza del Responsabile del Servizio Antiabusivismo della Città di Vico Equense n. 235 del 3/10/22

Giustizia amministrativa202205795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del Responsabile del Servizio Antiabusivismo del Comune di Vico Equense relativa a un intervento repressivo in materia edilizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente aveva impugnato l’ordinanza del Responsabile del Servizio Antiabusivismo del Comune di Vico Equense. Prima dell’udienza pubblica straordinaria, il difensore della ricorrente ha dichiarato il decesso della propria assistita, avvenuto il 3 gennaio 2025. Il Collegio non ha quindi esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro l’ordinanza comunale, poiché l’evento interruttivo ha impedito ogni ulteriore attività processuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’interruzione automatica del processo per il decesso della parte ricorrente, sulla base dell’art. 79, comma 2, c.p.a., del rinvio alle norme del codice di procedura civile e dell’art. 300 c.p.c. L’interruzione opera dalla data in cui il difensore ha reso la dichiarazione dell’evento, con natura meramente dichiarativa e non costitutiva. Nel caso concreto, non essendo stata notificata la comunicazione alla parte resistente, il Collegio ha individuato tale data nell’udienza di trattazione del 9 giugno 2026. Il processo potrà essere riassunto secondo l’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Il decesso di una parte determina l’interruzione del processo e impone al giudice di dichiararla, secondo il rinvio alle norme del codice di procedura civile.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    Disciplina la riassunzione del processo interrotto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina dell’interruzione del processo per morte della parte.

Massime di principio

  • La morte della parte, quando dichiarata dal difensore, produce automaticamente l’interruzione del processo e preclude al giudice ogni ulteriore attività processuale, salvo la dichiarazione dell’interruzione.
  • Il provvedimento giudiziale che dichiara l’interruzione ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva: l’interruzione si verifica per effetto dell’evento previsto dalla legge.
  • Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, secondo la disciplina richiamata dall’art. 80 c.p.a.
  • In assenza di notificazione della comunicazione dell’evento alla parte resistente, la dichiarazione resa dal difensore in udienza costituisce, ai fini della decisione, il momento di riferimento per la dichiarazione dell’interruzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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