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Ordinanza

Ordinanza n. 294/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento della Polizia Municipale del Comune di Taormina n. 0031345/2026 in data 4 luglio 2026, con cui è stata disposta la chiusura immediata dell’Ipanema Music Club, sito in Taormina, contrada Spisone, e l’inibizione dell’attività di pubblico spettacolo; b) del verbale di sopralluogo n. 30686/2026 dell’1 luglio 2026, nella parte in cui sono state inibite le attività esercitate da Random e da Walter Cacciola sino alla conformazione dei luoghi; c) della nota dell’Area Tecnica n. 30906/2026 in data 2 luglio 2026.

Giustizia amministrativa202601422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di sopralluogo che inibiva l'esercizio delle attività di due ditte sino alla conformazione dei luoghi, oltre a un provvedimento di chiusura successivamente annullato in autotutela e a una nota tecnica priva di contenuto provvedimentale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore di locale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento della Polizia Municipale che disponeva la chiusura immediata di un music club e l'inibizione dell'attività di pubblico spettacolo, il verbale di sopralluogo che inibiva l'esercizio delle attività sino alla conformazione dei luoghi e una nota dell'Area Tecnica. Nella sommaria delibazione cautelare il Collegio ha rilevato che l'impugnazione del provvedimento di chiusura era divenuta improcedibile perché l'atto era stato annullato in autotutela. Ha inoltre ritenuto che la nota tecnica non avesse contenuto provvedimentale, limitandosi a comunicare l'attesa della conferma della conformità dello stato dei luoghi alla planimetria già richiamata nel verbale. La questione cautelare residua riguardava quindi l'inibizione delle attività disposta con il verbale di sopralluogo. Il Collegio ha dubitato della competenza degli organi che avevano sottoscritto il verbale: le funzioni di polizia amministrativa relative agli spettacoli e trattenimenti erano state trasferite ai Comuni siciliani, ma dovevano essere esercitate dall'organo competente secondo l'assetto organizzativo dell'ente. Appariva non radicata la competenza del Responsabile dell'Area Tecnica, operante in materia urbanistica ed edilizia, né quella del Comandante della Polizia Municipale. È stato inoltre considerato il sopravvenuto sequestro probatorio disposto dalla Procura, ma, non essendo disponibile il relativo verbale, non era possibile stabilire se il sequestro riguardasse l'intero locale o soltanto le difformità riscontrate; non risultava quindi certo che il pregiudizio grave e irreparabile fosse neutralizzato dalla sopravvenuta indisponibilità del locale per altra causa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato, nella motivazione cautelare, la chiara improcedibilità dell'impugnazione del provvedimento di chiusura, essendo stato annullato in autotutela dall'Amministrazione, e ha ritenuto priva di contenuto provvedimentale la nota dell'Area Tecnica. Ha invece accolto la domanda cautelare limitatamente al verbale di sopralluogo, sospendendolo sino all'esito del giudizio di merito nella parte in cui inibiva l'esercizio delle attività sino alla conformazione dei luoghi. La misura è stata ritenuta non particolarmente pregiudizievole per il Comune, poiché restavano salvi gli ulteriori provvedimenti eventualmente adottabili dall'organo competente in materia di spettacoli e trattenimenti ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del regio decreto n. 773/1931. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata la pubblica udienza di merito per il 17 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 138/2025

    a far data dal 15 ottobre 2025, l’art. 1, comma, 1 del decreto legislativo n. 138/2025 ha trasferito ai Comuni della Regione Siciliana le funzioni di polizia amministrativa previste dagli artt. 68 e 69 del regio decreto n. 773/1931

    Il trasferimento delle funzioni di polizia amministrativa ai Comuni non determina necessariamente la competenza di ogni organo comunale: le funzioni devono essere esercitate dall'organo competente secondo l'assetto amministrativo dell'ente.

  • art. 68 r.d. n. 773/1931

    spettacoli, trattenimenti, etc. da tenersi in luogo pubblico o aperto od esposto al pubblico

    La materia degli spettacoli e trattenimenti rientra nelle funzioni di polizia amministrativa richiamate dal provvedimento; gli eventuali provvedimenti devono essere adottati dall'organo comunale competente.

  • art. 69 r.d. n. 773/1931

    spettacoli, trattenimenti, etc. da tenersi in luogo pubblico o aperto od esposto al pubblico

    La disposizione è richiamata quale base delle funzioni trasferite ai Comuni siciliani e dei poteri amministrativi in materia di spettacoli e trattenimenti.

  • art. 80 r.d. n. 773/1931

    spettacoli, trattenimenti, etc. da tenersi in luogo pubblico o aperto od esposto al pubblico

    Il Comune conserva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti in materia tramite l'organo competente.

Massime di principio

  • Il trasferimento ai Comuni di funzioni di polizia amministrativa in materia di spettacoli e trattenimenti non attribuisce automaticamente la relativa competenza al responsabile dell'area tecnica o al comandante della polizia municipale; l'atto deve essere adottato dall'organo individuato dall'assetto organizzativo dell'ente.
  • Quando un verbale di sopralluogo dispone l'inibizione dell'esercizio di un'attività economica sino alla conformazione dei luoghi, la legittimità cautelare della misura può essere sospesa se sussistono dubbi concreti sulla competenza degli organi sottoscrittori.
  • La sopravvenuta indisponibilità di un locale per effetto di un sequestro penale neutralizza il periculum in mora soltanto se risulta con certezza che il sequestro riguardi l'intero locale o comunque l'attività oggetto dell'inibizione; in mancanza del verbale di sequestro, tale effetto non può essere dato per acquisito.
  • L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina l'improcedibilità della relativa domanda, mentre una nota meramente comunicativa, priva di contenuto innovativo o dispositivo, non costituisce autonomo provvedimento lesivo impugnabile.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneResponsabile del procedimento e competenzaAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaAutotutela decisoriaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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