Sentenza del 19/01/2016 n. 442 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - IRPEF - Residenza estera fittizia - Omessa dichiarazione - Accertamento d'ufficio - Prova indiziaria - Sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente non è stata accolta. È stato ritenuto sufficiente che l'Amministrazione utilizzasse elementi indiziari per accertare i redditi non dichiarati. Ne consegue un'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare concretamente sia l'insussistenza delle prestazioni lavorative rilevate dall'Ufficio, sia l'infondatezza delle risultanze contabili poste a base dell'accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento d'ufficio, sostenendo l'assenza della residenza fiscale in Italia e l'insussistenza o l'erroneità delle prestazioni lavorative e delle risultanze contabili utilizzate dall'Ufficio per determinare redditi non dichiarati. La questione riguardava anche il livello di prova richiesto all'Amministrazione: secondo il principio richiamato, in presenza di omessa dichiarazione e di residenza nazionale accertata, l'Ufficio può fondare l'accertamento anche su elementi indiziari e presunzioni non necessariamente gravi, precise e concordanti.
Norme richiamate
Norme sull'accertamento d'ufficio dei redditi ai fini IRPEF
In sede di accertamento d'ufficio dei redditi non dichiarati, l'Amministrazione può utilizzare elementi di carattere indiziario.
Quando il contribuente omette la dichiarazione e risulta fiscalmente residente in Italia, l'Amministrazione può ricostruire il reddito anche mediante presunzioni semplici non dotate necessariamente dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Norme sulla residenza fiscale delle persone fisiche
Persone fisiche di cui è accertata la residenza sul territorio nazionale.
La residenza fiscale effettiva in Italia consente di assoggettare a imposizione i redditi del contribuente secondo le regole applicabili ai residenti, anche quando il contribuente dichiara formalmente una residenza estera.
Principio dell'inversione dell'onere della prova
Il contribuente dovrà dimostrare l'insussistenza delle prestazioni lavorative e l'infondatezza delle risultanze contabili.
Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi indiziari sufficienti a fondare la ricostruzione del reddito, spetta al contribuente fornire una prova concreta e documentata contraria; la mera contestazione non è sufficiente.
Massime di principio
- La dichiarazione di residenza all'estero non è decisiva se l'Amministrazione dimostra, anche tramite indizi, che il centro effettivo degli interessi personali, economici o lavorativi si trova in Italia.
- In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può procedere a una ricostruzione induttiva o presuntiva del reddito, senza dover disporre necessariamente di una prova diretta e completa di ogni singola prestazione o compenso.
- Quando l'Ufficio presenta elementi coerenti, anche se singolarmente non conclusivi, il contribuente deve contrastarli con documentazione specifica, dimostrando l'inesistenza dei redditi o l'erroneità delle scritture contabili.
- Per evitare o contestare efficacemente un accertamento fondato su una residenza estera ritenuta fittizia, è essenziale conservare prove concrete della vita e dell'attività effettivamente svolte all'estero, nonché della corretta dichiarazione dei redditi.
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