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Legge

L.R. Marche 2/2013

Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla Legge Regionale 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del Bilancio 2010"

Normativa regionaleL.R. Marche 2/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce la Rete Ecologica delle Marche (R.E.M.) per tutelare biodiversità e paesaggio, definendone componenti e criteri di recepimento negli strumenti urbanistici e nei programmi di sviluppo rurale. Prevede indirizzi regionali entro 3 mesi e un termine di 120 giorni per adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 36 l.r. 16/2010. Disposizioni urgenti, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Rete Ecologica delle Marche e tutela del paesaggio

Rete Ecologica delle Marche e tutela del paesaggio

La legge della Regione Marche istituisce la Rete Ecologica delle Marche (R.E.M.) e disciplina il suo inserimento negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, oltre al raccordo con i programmi di sviluppo rurale. L’obiettivo è rafforzare la tutela della biodiversità e la funzionalità ecologica del territorio regionale, con ricadute anche sulla valorizzazione del paesaggio.

Finalità e istituzione della R.E.M.

La R.E.M. è istituita per:

  • incentivare la salvaguardia della biodiversità;
  • ridurre la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e della matrice ambientale;
  • incrementare la qualità del territorio favorendone la funzionalità ecologica;
  • contribuire alla valorizzazione del paesaggio.

La rete è definita con atto della Giunta regionale ed è composta da componenti territoriali ecologiche di diversa natura, tra cui aree di pregio, connessioni naturali e frammenti di habitat.

Componenti territoriali della rete

La disciplina individua i principali elementi costitutivi della R.E.M.:

  • i nodi e le aree contigue, quali aree di maggiore pregio ecologico, tra cui in particolare i Siti della Rete Natura 2000, le Aree floristiche e le Oasi di protezione faunistica;
  • le continuità naturali, intese come aree di collegamento lineare per habitat e specie di elevato pregio naturalistico;
  • i frammenti di habitat, quali aree di collegamento non lineare per habitat e specie di elevato pregio naturalistico;
  • il restante sistema di elementi naturali diffusi del tessuto ecologico regionale.

La R.E.M. è inoltre articolata in:

  • Unità ecosistemiche, definite dalle caratteristiche botaniche e faunistiche del tessuto ecologico regionale;
  • Unità ecologico-funzionali, cioè ambiti territoriali che raccolgono informazioni sul sistema biologico e antropico, sulle criticità e sulle opportunità della rete.

Recepimento nella pianificazione territoriale e urbanistica

La R.E.M. deve essere recepita negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo l’entrata in vigore della legge. Analogamente, i programmi di sviluppo rurale approvati successivamente devono tenere conto della rete ecologica regionale.

Funzioni della Regione e indirizzi applicativi

La Giunta regionale deve approvare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, gli indirizzi per il recepimento della R.E.M. negli strumenti di pianificazione interessati.

Nell’attuazione della rete, la Regione favorisce interventi per la tutela della biodiversità, promuovendo:

  • il rafforzamento delle connessioni ecologiche;
  • il miglioramento dei servizi ecosistemici;
  • l’aumento della permeabilità degli elementi territoriali interessati.

Per tali attività la Giunta può avvalersi anche dell’Osservatorio regionale per la biodiversità.

Disposizioni transitorie e adeguamenti alla l.r. 16/2010

La legge interviene anche sulla l.r. 16/2010 e prevede che l’adeguamento alle prescrizioni dell’art. 36, comma 1, come modificato, debba essere effettuato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.

Entrata in vigore e profili di attualità

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche. La parte relativa al termine di adeguamento alla l.r. 16/2010 ha natura transitoria e ormai esaurita; resta invece la disciplina generale sulla R.E.M., nei limiti della sua attuale vigenza e applicazione.

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