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Sentenza

Sentenza del 24/05/2022 n. 2303 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Irap - Intermediari finanziari - Base imponibile IRAP - Dividendi da imprese UE - Direttiva Madre-Figlia - Applicabilità - Esenzione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'inclusione, ai fini IRAP, dei dividendi percepiti dall'intermediario finanziario da società controllate residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea. L'art. 6 del d.lgs. n. 446/97 include nel cosiddetto margine di intermediazione il 50% dei dividendi; il ricorrente sosteneva che i dividendi provenienti da imprese controllate in altri Paesi UE non dovessero concorrere alla base imponibile in virtù della Direttiva Madre-Figlia (2011/96/UE) che mira ad evitare la doppia imposizione sulle distribuzioni intra-UE.

La decisione

Il giudice ha interpretato l'art. 6 del d.lgs. 446/97 in conformità con la normativa comunitaria, riconoscendo la diretta applicabilità della Direttiva Madre-Figlia anche in materia di IRAP. Ne consegue che i dividendi distribuiti da società controllate residenti in altri Stati membri dell'UE devono essere esclusi dalla determinazione della base imponibile IRAP del soggetto ricevente, onde evitare una tassazione duplicata. L'impugnazione del contribuente è stata accolta e l'atto impositivo annullato nella parte che aveva incluso tali dividendi nella base IRAP.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 446/1997, art. 6

    nel c.d. margine di intermediazione finanziaria che concorre a determinare la base imponibile è ricompreso anche il 50 per cento dei dividendi

    la norma nazionale che include il 50% dei dividendi nella base IRAP deve essere interpretata e, se necessario, disapplicata alla luce del diritto UE quando i dividendi provengono da società controllate in altri Stati membri

  • Direttiva 2011/96/UE (Direttiva Madre-Figlia)

    prevede regole volte ad evitare la doppia imposizione delle distribuzioni intra-UE; ha effetto diretto e obbliga gli Stati membri a non sottoporre a tassazione aggiuntiva i dividendi già tassati nello Stato di produzione quando sussistono i presupposti della direttiva

Massime di principio

  • Se i dividendi sono distribuiti da una società controllata residente in un altro Stato membro UE, occorre verificare i requisiti previsti dalla Direttiva Madre-Figlia (es. rapporto di partecipazione/controllo e periodo minimo di possesso): se ricorrono, tali dividendi non devono concorrere alla base imponibile di tributi nazionali che determinerebbero una doppia imposizione, compresa l'IRAP.
  • La normativa nazionale che confligge con disposizioni dell'UE deve essere interpretata conformemente al diritto comunitario; se ciò non è possibile, la norma nazionale deve essere disapplicata nei rapporti con il contribuente, invocando l'effetto diretto della direttiva.
  • In presenza di un accertamento che include dividendi intra-UE nella base IRAP, il contribuente può opporsi dimostrando il carattere transfrontaliero delle partecipazioni e il rispetto delle condizioni della direttiva, allegando documentazione comprovante controllo e periodo di detenzione.
  • Prima di procedere a un ricorso, è opportuno valutare eventuali obblighi probatori: certificati di residenza fiscale della controllata, delibere di distribuzione, posizioni contabili e documentazione societaria che attestino il rapporto di controllo.
  • Se lo Stato membro applica un tributo diverso dalla ritenuta alla fonte sulle distribuzioni, occorre valutare se l'applicazione comporti comunque una forma di doppia imposizione vietata dalla direttiva; eventuali dubbi possono richiedere intervento giurisdizionale o motivata disapplicazione dell'atto amministrativo.
  • In caso di controversie analoghe, monitorare la giurisprudenza UE e nazionale sul campo di applicazione della direttiva e sul suo effetto diretto, poiché i dettagli fattuali (grado di controllo, struttura del gruppo, caratteristiche della distribuzione) possono influenzare l'esito.

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