Cassazione Penale, Sentenza n. 17489/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omissione dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater c.p.p., in relazione a un'ordinanza cautelare emessa dal GIP per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso durante una manifestazione del 22/09/2025. Il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza per il mancato svolgimento dell'interrogatorio di garanzia; il Tribunale del riesame aveva ritenuto la nullità sanata perché l'eccezione era stata sollevata per la prima volta in sede di riesame e non nel corso dell'interrogatorio di garanzia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'omissione dell'interrogatorio preventivo, quando obbligatorio, integri una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., deducibile anche in sede di riesame o rilevabile d'ufficio. Alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite del 15/01/2026, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza genetica, con conseguente cessazione dell'efficacia della misura coercitiva applicata.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo dell'interrogatorio preventivo nelle ipotesi previste; la sua omissione, quando l'interrogatorio è dovuto, incide sul corretto esercizio del potere coercitivo del giudice e non è surrogabile.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L'omissione dell'interrogatorio preventivo è qualificata come nullità a regime intermedio, ossia rilevabile secondo le regole proprie di tale categoria di nullità.
art. 180, cod. proc. pen.
Norma sul regime di rilevabilità delle nullità: la nullità a regime intermedio è soggetta al regime di rilevabilità previsto da questa disposizione, consentendo la deduzione anche in sede di riesame.
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede la sanzione dell'ordinanza cautelare in presenza di omissioni rilevanti, collegata al vizio strutturale del provvedimento genetico.
Sezioni Unite, decisione 15/01/2026
Ha risolto il contrasto giurisprudenziale affermando che l'omissione dell'interrogatorio preventivo, quando previsto dall'art. 291, comma 1-quater, integra una nullità a regime intermedio deducibile per la prima volta davanti al tribunale del riesame o rilevabile d'ufficio, anche se non eccepita in sede di interrogatorio di garanzia.
Massime di principio
- Quando l'interrogatorio preventivo è previsto dalla legge, la sua omissione integra una nullità a regime intermedio che può essere dedotta in sede di riesame o rilevata d'ufficio.
- La mancata eccezione dell'interessato durante l'interrogatorio di garanzia non preclude la possibilità di sollevare la nullità in sede di riesame; quindi la deduzione tardiva non è necessariamente inammissibile.
- La richiesta di riesame è il mezzo tipico per contestare vizi del titolo genetico della misura cautelare; il riesame è la sede deputata al controllo dei presupposti formali e sostanziali della misura.
- Se viene accertata l'omissione dell'interrogatorio preventivo obbligatorio, l'ordinanza genetica e gli atti cautelari possono essere annullati senza rinvio e la misura cautelare cessa di avere efficacia.
- Per la difesa è strategico dedurre la nullità del mancato interrogatorio preventivo anche in sede di riesame quando emergono elementi che rendono dubbio l'ottemperanza della norma; l'interrogatorio di garanzia è un adempimento preliminare non surrogabile.
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