Cassazione Penale, Sentenza n. 20249/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Rosa era accusato di truffa aggravata e appropriazione indebita per aver indotto le vittime a consegnargli somme fidejussorie per finti investimenti. Il nodo processuale riguarda la qualificazione temporale del reato: se le condotte successive all'ultimo versamento costituissero una truffa "a consumazione prolungata" (con consumazione e decorrenza della prescrizione posticipata fino agli atti omissivi/di rassicurazione del 2018, come ritenuto dalla Corte d'appello) oppure se il reato fosse istantaneo e consumato al momento della diminuzione patrimoniale collegata ai singoli versamenti (come sostenuto dal ricorrente e deciso dalla Cassazione). Il ricorso denunciava anche errori di valutazione della prova e inosservanza di norme processuali relative alla querela e alla sua necessaria corroborazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la vicenda non configurasse una truffa a consumazione prolungata perché i versamenti non erano riconducibili a un piano di accumulo omogeneo e, soprattutto, le condotte successive all'ultimo versamento (rassicurazioni, scrittura del 13/12/2018, accompagnamento presso la Garden) non avevano prodotto un autonomo e ulteriore pregiudizio patrimoniale distinto dalla iniziale dazione del denaro. Ne è conseguito che la consumazione dei reati va fissata alle date degli ultimi versamenti: 27/10/2015 per il capo A (coniugi Pipino/Gallo) e 06/11/2013 per il capo B (Giuseppe Gallo). Alla data della sentenza di primo grado (24/10/2022) il capo B era prescritto: la condanna relativa è stata annullata senza rinvio e sono state revocate le statuizioni civili per quel capo. Poiché la sentenza d'appello è stata annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 578, comma 1 c.p.p., sono confermate le statuizioni civili originate dalla sentenza di primo grado per il capo A. In sintesi: ricorso fondato, annullamento sentenza d'appello; capo B prescritto; conferma effetti civili per capo A come da primo grado.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
La Corte ribadisce che la truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno: la consumazione si verifica quando si realizza la deminutio patrimonii e l'ingiusto profitto dell'agente. La figura della truffa a consumazione prolungata è eccezionale e richiede che i singoli emolumenti siano riconducibili a un unico originario comportamento fraudolento (es. piani di accumulo).
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Richiamato in relazione alla possibile continuazione tra plurime condotte: i giudici di merito avevano valutato la prosecuzione del disegno criminoso, ma la Cassazione nega la continuazione quando manchi un autonomo evento dannoso successivo alla prima dazione.
art. 512 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa per contestare la valutazione della querela di Pipino: la Corte rileva che la querela non era sufficiente, secondo la difesa, senza elementi di riscontro, ma la pronuncia riguarda la ricostruzione complessiva delle prove e la rilevanza probatoria della querela.
art. 526 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alle critiche difensive sulla forma e sul contenuto delle imputazioni e delle modalità processuali di valutazione della querela; la Corte valuta l'istruttoria nel suo complesso.
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa in ordine alla valutazione della prova; la Corte verifica la correttezza della motivazione e la sussistenza degli elementi richiesti per configurare autonomi episodi di reato.
art. 578, comma 1 cod. proc. pen.
Applicata dalla Cassazione: se la sentenza d'appello è annullata senza rinvio, restano ferme le statuizioni civili pronunciate in primo grado, pertanto le richieste civili del primo grado sono confermate se compatibili con l'esito dell'annullamento.
Massime di principio
- Truffa istantanea vs truffa a consumazione prolungata: la qualificazione dipende dalla struttura dell'accordo e dalla causalità tra l'atto iniziale e i successivi versamenti; solo se i versamenti sono parte di un unico piano periodico (piano di accumulo) può configurarsi la consumazione prolungata.
- Perché un comportamento omissivo o una rassicurazione costituiscano un nuovo episodio di truffa è necessario che dall'atto omissivo derivi un autonomo e ulteriore pregiudizio patrimoniale rispetto alla diminuzione già avvenuta in occasione dei versamenti.
- La determinazione del dies a quo della prescrizione si basa sul momento in cui si è realizzata la deminutio patrimonii collegata al conseguimento dell'ingiusto profitto; non è sufficiente la mera dilazione o l'atteggiamento elusivo dell'agente se non ha prodotto nuovo danno.
- Atti formali (es. scritture, false causali, promesse di restituzione) possono essere rilevanti per provare l'inganno, ma non automaticamente configurano un nuovo fatto di reato salvo che abbiano prodotto un'effettiva e autonoma lesione patrimoniale.
- In casi di contestazione probatoria legata a querele o dichiarazioni di parte, la valutazione richiede riscontri oggettivi: la mera affermazione in querela ha valore probatorio limitato se non corroborata da elementi di prova aggiuntivi.
- Quando si impugna in Cassazione la qualificazione giuridica dei fatti (istante vs prolungata), il giudice di legittimità verifica in particolare la presenza di un nesso causale fra le condotte successive e un nuovo danno patrimoniale, non la maggiore o minore gravità delle condotte medesime.
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