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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21821/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice nei confronti del Ministero per il pagamento di due fatture emesse in relazione a forniture eseguite nell'ambito di un appalto e di due atti aggiuntivi. Il Ministero ha opposto il decreto sostenendo, per una fattura, che il relativo credito era già stato ceduto alla banca factor e, per l'altra, che il pagamento era stato già eseguito in parte alla fornitrice e in parte ai suoi creditori nell'ambito di un pignoramento presso terzi. La banca, costituitasi, ha sostenuto che entrambe le fatture rientravano nella cessione dei crediti e ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento dell'importo residuo, contestando l'efficacia liberatoria dei pagamenti parziali. La società fornitrice, a sua volta, ha proposto domanda riconvenzionale di nullità della cessione dei crediti e del factoring. Nel giudizio di legittimità il Ministero ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 39 c.p.c. per mancata declaratoria di litispendenza rispetto a un separato giudizio che, secondo il ricorrente, avrebbe avuto ad oggetto anche il medesimo credito della fattura n. 13/2013; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di adempimento, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe esaminato la dedotta prova del pagamento effettuato a favore della banca in altro giudizio parallelo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva riprodotto né localizzato, con il necessario grado di specificità ex art. 366 c.p.c., gli atti e le domande del diverso giudizio su cui pretendeva di fondare la litispendenza; il motivo, così formulato, richiedeva un esame diretto degli atti non consentito in presenza di tale carenza. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia: la Corte d'appello, escludendo la litispendenza e quindi l'interferenza tra i due giudizi, aveva implicitamente escluso la rilevanza delle deduzioni sul preteso adempimento formulate nel diverso processo. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della banca controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La litispendenza può essere dichiarata solo se nei due giudizi pendenti vi è identità dell'oggetto processuale; la verifica richiede la puntuale individuazione delle domande proposte nei diversi processi.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice, decidendo in senso incompatibile con la tesi di parte, abbia implicitamente disatteso l'eccezione o il motivo dedotto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, trascrivendo o localizzando gli atti rilevanti in modo sufficiente a consentire il controllo di legittimità.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, esonerata dal versamento mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La deduzione di litispendenza impone di dimostrare con precisione l'identità tra i giudizi pendenti, mediante puntuale indicazione delle domande e degli atti rilevanti; un richiamo generico a un giudizio parallelo non è sufficiente.
  • In cassazione, il vizio di violazione dell'art. 39 c.p.c. non può essere utilmente prospettato se la censura richiede un esame diretto di atti non specificamente riprodotti o localizzati nel ricorso.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la questione dedotta dalla parte risulta implicitamente rigettata da una decisione logicamente incompatibile con la sua accoglienza.
  • Il controllo di legittimità sulla decisione implicita è ammissibile solo se la parte censura in modo specifico la soluzione implicitamente adottata e ne evidenzia la decisività.
  • Il principio di specificità del ricorso per cassazione costituisce presupposto per l'esame degli atti e impedisce che la Corte supplisca alle carenze espositive del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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