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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16455/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'A.N.B.S.C. impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di estendere la confisca definitiva (cd. confisca Rappa) anche al credito costituito dal risarcimento dei danni riconosciuto in favore della Villa Heloise nei confronti del Comune di Palermo, sostenendo che quel credito fosse eziologicamente e direttamente connesso agli immobili confiscati e, dunque, rientrasse nelle utilità sottratte alla disponibilità del proposto e gestite dall'Agenzia

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e l'ha rigettato. Ha confermato che il diritto al risarcimento dei danni ha natura autonoma e distinta rispetto al diritto reale di proprietà: se il credito risarcitorio non è stato espressamente oggetto di sequestro e successiva confisca, non può ritenersi esteso automaticamente all'oggetto della confisca definitiva. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 2951/2016) e l'art. 45 d.lgs. 159/2011 per affermare che la confisca fa acquistare allo Stato il bene "libero da oneri e da pesi" e che pertanto il titolare del credito deve agire sul debitore del credito e non sul bene confiscato. Inoltre la Corte ha ritenuto inopportuna la pretesa inammissibilità per mancata notifica ad altra società (Island Refinancing) e ha escluso la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese in virtù della natura pubblica dell'ente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)

    Il giudice richiama il complesso normativo sulle misure di prevenzione: la confisca trasferisce i beni al patrimonio dello Stato e la loro gestione spetta all'Agenzia, ma l'acquisto a titolo originario e la liberazione da oneri (art. 45) non implicano automaticamente l'ablazione di crediti autonomi non specificamente sequestrati

  • art. 45 d.lgs. 159/2011

    A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquistati al patrimonio dello Stato liberi da oneri e da pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV

    La Corte interpreta l'art. 45 nel senso che l'acquisto dello Stato riguarda il bene materiale libero da pesi: non trasferisce automaticamente le posizioni soggettive autonome (es. crediti risarcitori) che fondano la loro titolarità sulla persona del danneggiato

  • Cass. SS.UU., 16/02/2016, n. 2951 (Sezioni Unite civili)

    "il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario"

    La giurisprudenza invocata sostiene la natura autonoma del credito risarcitorio rispetto al diritto reale: senza un espresso ampliamento oggettuale della confisca, il credito non è incluso

  • art. 18, comma 3 d.lgs. 159/2011

    Richiamato nel testo come limite temporale alla proponibilità di talune azioni, il comma è stato evocato per spiegare l'impossibilità di agire ex novo su alcuni aspetti per decorso di termini (nel caso, oltre 5 anni dalla morte del soggetto proposto)

  • disposizioni transitorie L. 161/2017

    Citate dal ricorrente come richiamo al quadro transitorio delle norme antimafia; non hanno prodotto una diversa soluzione nel caso concreto

  • art. 823 cod. civ.

    Richiamato nella doglianza dell'Agenzia (probabilmente in relazione all'accessorietà dei diritti reali), ma la Corte non ritiene che il diritto al risarcimento segua automaticamente la sorte del bene confiscato

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma di legittimità richiamata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione; non ha prodotto esito favorevole al ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    L'art. 616 (sanzione per soccombenza/inerzia del ricorso) è stato interpretato dalla Corte applicandolo con attenzione: l'Agenzia pubblica non è considerata "parte privata" ai fini dell'automatica condanna alle spese e alla somma alla cassa delle ammende in caso di rigetto del ricorso

  • Sez. U penali, n. 3775 del 21/12/2017

    Richiamata per distinguere il paradigma del rimedio risarcitorio proprio del magistrato di sorveglianza; la Corte ne trae argomenti per non applicare meccanismi sanzionatori automatici all'Agenzia

  • Sez. U penali, n. 32383 del 27/05/2010

    Richiamata come precedente giurisprudenziale con finalità distintive rispetto al caso concreto; usata per delimitarne la portata rispetto al rimedio riparatorio

Massime di principio

  • Il credito risarcitorio ha natura autonoma rispetto al diritto reale: appartiene a chi era proprietario al momento del fatto dannoso e non segue automaticamente la sorte del bene confiscato se non è stato espressamente incluso nel sequestro/confisca
  • La confisca trasferisce il bene al patrimonio dello Stato "libero da oneri e pesi" (art. 45 d.lgs. 159/2011): l'Agenzia che gestisce il bene non può automaticamente esigere su di esso crediti non precedentemente e specificamente sequestrati
  • Per fare acquisire allo Stato anche utilità e crediti connessi occorre che tali posizioni siano state oggetto di specifico atto di sequestro e di successiva confisca; altrimenti il titolare del credito dovrà agire sul debitore del credito stesso
  • Il carattere di acquisto a titolo originario della confisca riguarda la liberazione del bene da pesi e oneri, non l'estinzione di diritti soggettivi altrui che abbiano natura di credito autonomo
  • Chi intende ottenere l'inclusione di un credito nell'oggetto della confisca deve provvedere tempestivamente e nel rispetto dei termini e delle forme previste dalla normativa antimafia; il decorso dei termini può precludere azioni successive
  • In contenziosi simili è essenziale verificare l'esatta portata dell'oggetto di sequestro/confisca, la presenza di decreti autonomi relativi a crediti e la tempestività delle richieste da parte dell'amministrazione pubblica che intenda far valere diritti sugli utili correlati
  • La qualifica dell'attore (ente pubblico vs parte privata) può influenzare l'applicazione di sanzioni processuali (es. condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.), come rilevato dalla Corte nel caso dell'A.N.B.S.C.

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