Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09201/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa per far dichiarare inefficaci quattro pagamenti eseguiti dalla società poi fallita in favore della fornitrice, mediante assegni bancari per complessivi euro 66.261,40. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, in una prima fase, aveva rigettato l'appello della società accipiens ritenendo non applicabile l'esenzione di cui all'art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall. e provato il requisito soggettivo della scientia decoctionis. Con precedente ordinanza di cassazione la decisione era stata cassata con rinvio limitatamente al tema dell'esenzione per pagamenti nei termini d'uso, con invito a verificare l'esistenza di una prassi modificativa degli accordi originari e la frequenza di ritardi similari per tutte le fatture. In sede di rinvio la Corte territoriale ha accolto solo in parte l'appello, ritenendo che due pagamenti, relativi ad assegni incassati il 26 giugno 2009, fossero conformi alla prassi tra le parti, pur se con termini più dilatati di quelli contrattuali, mentre gli altri due, incassati il 12 ottobre 2009, fossero tardivi rispetto ai tempi d'uso e quindi revocabili; ha inoltre ritenuto provata la scientia decoctionis per questi ultimi, valorizzando bilanci, protesti, notizie di stampa sul dissesto e una riunione con i fornitori sullo stato di insolvenza. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 67, co. 3, lett. a), l. fall., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che anche i pagamenti del 12 ottobre 2009 rientrassero nella prassi inter partes e che la mancanza del partitario 2008 fosse superata dalla testimonianza di un teste; 2) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per la mancata convocazione della società alla riunione del 19 agosto 2009 e per la pretesa irrilevanza degli indizi valorizzati; 3) violazione dell'art. 92, co. 2, l. fall. per il mancato compenso parziale delle spese, nonostante l'accoglimento solo parziale della domanda originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, osservando che la valutazione sulla prassi di pagamento e sulla non sovrapponibilità dei ritardi superiori a 180 giorni non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la doglianza si scontrava con il limite dell'art. 360, quarto comma, c.p.c. applicabile anche al giudizio di rinvio, che non erano stati indicati i passaggi processuali in cui i fatti asseritamente omessi erano stati dedotti e che non era stata spiegata la decisività della loro mancata considerazione; inoltre le critiche al quadro indiziario sconfinavano ancora una volta nella valutazione di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che il principio di soccombenza impedisce soltanto di porre spese a carico della parte interamente vittoriosa, mentre la compensazione totale o parziale resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito anche in caso di accoglimento solo parziale. La sentenza si è quindi conclusa con la conferma della revocabilità dei pagamenti tardivi e con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, secondo comma, l. fall.

    Individua il presupposto dell'azione revocatoria fallimentare esercitata dal curatore per i pagamenti anteriori al fallimento.

  • art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall.

    L'esenzione opera solo se i pagamenti sono avvenuti nei termini d'uso o in una prassi modificativa degli accordi originari; se i pagamenti risultano fuori da tali termini, l'esenzione non spetta.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte non accoglie la doglianza perché diretta in realtà a sovvertire l'apprezzamento di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura di violazione di legge non utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo richiede la specifica indicazione del fatto storico, del suo dedotto iter processuale e della sua effettiva decisività.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Il limite al motivo per omesso esame opera anche nel giudizio di rinvio.

  • art. 92, secondo comma, l. fall.

    La compensazione delle spese, totale o parziale, resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei casi consentiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • L'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti eseguiti nei termini d'uso richiede che sia provata una prassi negoziale effettivamente consolidata tra le parti; quando il pagamento si discosti in modo apprezzabile da tale prassi o dai termini pattuiti, l'esimente non opera.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o degli indizi, perché il controllo di legittimità riguarda solo l'esistenza di una motivazione giuridicamente corretta e non la ricostruzione del fatto.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica con precisione il fatto storico omesso, il luogo processuale della sua deduzione e la sua decisività rispetto alla decisione impugnata.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della compensazione delle spese; il sindacato di legittimità è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.